Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 10 novembre 1950, n. 57

Provvedimenti per incrementare l'istruzione preelementare e l'Assistenza Infantile.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l' assistenza infantile l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere sussidi per il funzionamento di asili infantili e di scuole materne che non siano aggregate all'Ente Scuole Materne della Sardegna.

Art. 2
Le domande per la concessione dei sussidi devono pervenire all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione entro il trenta settembre di ogni anno. Per l'esercizio finanziario 1950 le domande devono pervenire entro un mese dalla pubblicazione della presente legge. I sussidi sono concessi, sulla base di un piano predisposto dall'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, dalla Giunta Regionale, mediante decreto del Presidente della medesima.

Art. 3
La spesa farà capo al Cap. 92 del Bilancio della Regione 1950 per l' importo di L. 10.000.000 - ed ai capitoli corrispondenti dei Bilanci successivi.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 dicembre 1950