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Legge regionale 23 novembre 1950, n. 63

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito presso la sezione autonoma di Credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del Bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l' industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica nella Sardegna. Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministero del Tesoro.

Art. 2
Le antecipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate: per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni, locande e simili, rispondenti alle esistenze del traffico turistico; per l'acquisto, la rinnovazione e il rimodernamento delle attrezzature delle aziende di cui al punto precedente.

Art. 3
Nel determinare l'ordine di precedenza delle anticipazioni sarà tenuto conto della maggiore deficienza alberghiera in relazione alle possibilità turistiche delle singole località. Sarà quindi data la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti e delle attrezzature per cause di guerra o per altra causa di forza maggiore e non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4
Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario. Esse non potranno eccedere la misura del 60 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di 15 milioni di lire.

Art. 5
Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie, non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione d'anno.

Art. 6
Le domande di mutuo, corredate dalla documentazione di cui all'art. 4 e da un deposito per le spese di istruzione della domanda, dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad altri istituti regionali di credito da esso delegati. La concessione dei mutui sarà deliberata dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 9 dello Statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall' Assessore dell'Industria e Commercio di concerto con l' Assessore alle Finanze e con l'Assessore agli Interni e Turismo. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle Finanze, di concerto con quello dell'Industria e Commercio e con quello agli Interni e Turismo, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 8
La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali e dovrà avere inizio non prima del terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni. Le modalità per il rimborso saranno stabilite con decreto di esecutività di cui al precedente art. 6 ultimo comma, o con successivo decreto dell' Assessore alle Finanze, di concerto con quello dell'Industria e Commercio e con quello agli Interni e Turismo. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

Art. 9
Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell' esatto impiego delle somme concesse, o nell' adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, il Comitato Esecutivo di cui all'art. 6 proporrà all' Assessore delle Finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle Finanze di concerto con quello dell'Industria e Commercio e con quello agli Interni e Turismo. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia prendere direttamente o richiedere all'Autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o d' urgenza, riferendo immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 10
Le costruzioni e le attrezzature, finanziate con la presente legge, non potranno essere destinate ad uso diverso da quello alberghiero per dieci anni dalla estinzione del mutuo in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 11
L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all' art. 1 della presente legge.

Art. 12
Per la costruzione del fondo di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni a carico del capitolo 122 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dal Banco, quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente articolo 11.

Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 21 febbraio 1951