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Legge regionale 24 novembre 1950, n. 64

Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' autorizzata la concessione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche aperte al pubblico dipendenti da enti locali. I contributi saranno concessi agli enti locali che diano garanzia di assicurare il funzionamento delle biblioteche anche con apposito adeguato stanziamento nei propri bilanci.

Art. 2
Gli enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare domanda all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione. Le domande saranno corredate da apposita relazione programmatica in cui sarà specificato l' impiego che si intende dare alle somme da erogarsi.

Art. 3
Alla fine dell'esercizio finanziario gli enti locali dovranno presentare all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute.

Art. 4
I contributi verranno erogati, su proposta dell'Assessore alla Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, dalla Giunta Regionale, mediante decreto del suo Presidente.

Art. 5
La spesa per l'esecuzione della presente legge farà carico al capitolo 97 del Bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 7 gennaio 1951