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Legge regionale 05 dicembre 1950, n. 67

Anticipazione di cassa di lire 200.000.000 alle Amministrazioni Provinciali della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni Provinciali della Sardegna, affinché sopperiscano ad urgenti necessità dei rispettivi bilanci, una anticipazione di cassa per complessive lire 200.000.000 da ripartire nella misura appresso indicata;
Amministrazione Provinciale di Cagliari: lire 100.000.000;
Amministrazione Provinciale di Sassari: lire 60.000.000;
Amministrazione Provinciale di Nuoro: lire 40.000.000;

Art. 2
L'importo delle anticipazioni di cui all'art. 1 dovrà essere restituito entro il 30 giugno 1951.

Art. 3
Le anticipazioni sono subordinate all'impegno assunto
dalle Amministrazioni Provinciali, con deliberazione regolarmente
approvate, di restituirne l'importo traendolo dalle sovraimposte, dagli introiti loro spettanti per quota parte sulle tasse automobilistiche ai sensi del DLCPS 29 marzo 1947, n. 177, e dagli introiti sui proventi di cui all'art. 7 del DLL 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie che l'Amministrazione Regionale concorderà con le singole Amministrazioni Provinciali.

Art. 4
In ogni caso le Amministrazioni Provinciali debbono impegnarsi a restituire le anticipazioni di cui all'art. 1 con i contributi concessi dallo Stato a pareggio ed integrazione dei bilanci 1949 e 1950, ove la riscossione di tali contributi avvenga prima del 30 giugno 1951. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1950