Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 20 dicembre 1950, n. 71

Istituzione di scuole popolari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al fine di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione Regionale è autorizzato ad istituire per ogni anno scolastico corsi di scuole popolari.

Art. 2
I corsi saranno ripartiti fra le provincie sarde sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi. La ripartizione dei corsi fra i comuni spetta all'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione dando la preferenza a quelli che eventualmente ne fossero sprovvisti e tenendo conto degli indici dell'analfabetismo.

Art. 3
Gli assegni agli insegnanti, i sussidi per acquisto di libri e cancelleria per gli allievi, le indennità di visita e i premi di attività saranno corrisposti nella misura stabilita per i corsi istituiti con il DLCPS 17 dicembre 1947, n. 1599, e successive modificazioni. La spesa graverà sul bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 4
La Giunta Regionale, sulla base del piano di riparto proposto dall'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, stabilirà l'ammontare dei fondi che, mediante decreto del Presidente della Giunta stessa, saranno messi a disposizione dei singoli Provveditori agli studi, cui spetterà la gestione secondo le norme impartite dal Ministero alla Pubblica Istruzione per tali corsi di scuole popolari. Al termine della gestione ciascun Provveditore agli studi presenterà il rendiconto all'Assessorato alle Finanze.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 27 gennaio 1951