Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72

Istituzione ed incremento di scuole materne.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad istituire scuole materne. La progettazione, la costruzione, l'arredamento di dette scuole sono affidate all'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Art. 2
Nei limiti dei relativi stanziamenti dei bilanci di ciascun esercizio finanziario della Regione, l'Ente per le Scuole Materne della Sardegna provvede a disporre un piano di distribuzione di tali scuole con precedenza per le zone che ne abbiano maggiore necessità. Detto piano deve essere approvato dall'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 3
Gli edifici costruiti ed i materiali di arredamento acquistati con fondi tratti dagli stanziamenti di cui all'articolo 2 rimangono di proprietà dell'Ente Regione; di essi l'Ente per le scuole materne della Sardegna redige distinti inventari.

Art. 4
Al termine dei propri esercizi finanziari l'Ente per le scuole materne trasmette all'Amministrazione Regionale il rendiconto sulla gestione delle somme riscosse.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 27 gennaio 1951.