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Legge Regionale 21 febbraio 2013, n.4

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.10 del 28 febbraio 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013
e all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo la parola "deroga" sono aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS)";
b) dopo la parola "spesa" è aggiunta la parola "prioritaria";
c) la cifra di euro "30.000.000" è sostituita dalla seguente: "30.275.000";
d) dopo le parole "sulle disponibilità sussistenti" sono aggiunte le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012";
e) dopo le parole "Fondo regionale per l'occupazione" è aggiunta la seguente frase: "in ragione di euro 30.000.000 (UPB S06.06.004) per il pagamento degli ammortizzatori sociali e fino a ulteriori euro 275.000 (UPB S04.10.006) per la prosecuzione del progetto SCUS";
f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 2
Disposizioni concernenti i cantieri comunali

1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 2013

Cappellacci