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Legge Regionale 22 marzo 1960, n. 4

Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l’acquisto di case di abitazione. Tale contributo è esteso anche agli interessi relativi al periodo di preammortamento.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del venti per cento del valore nominale.
In apposita convenzione saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.


Art.2
I mutui ed i contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi a cooperative ed a privati singoli o associati che intendano apportare ad abitazioni migliorie od ampliamenti, costruire o completare case d’abitazione ovvero acquistare case di nuova costruzione in Sardegna purché corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:
a) avere non meno di due o non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l’esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq 45;
b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
c) essere fornito di servizi igienici propri;
d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l’impianto di distribuzione di acqua potabile;
e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;
f) comprendere una superficie utile non superiore:
- a mq 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
- a mq 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
- a mq 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
- a mq 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonché impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e della energia elettrica. Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l’aumento di mq 16 di superficie per ogni persona in più delle sette.
A comporre il nucleo familiare, oltre al capo - famiglia ed al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano altro appartamento in proprietà o in affitto.


Art.3
Nella concessione dei mutui di cui all’articolo 1, viene accordata la preferenza a coloro che debbano migliorare, costruire od acquistare l’abitazione a causa di:
a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia esso dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;
b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;
c) condizioni igieniche deficienti accertate dall’Ufficio sanitario del comune;
d) sfratti non dipendenti da morosità;
e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero
f) dei componenti il nucleo familiare fino a un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all’art.2 della presente legge;
g) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al RDL 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;
h) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare.


Art.4
Le domande per la concessione dei mutui, corredata da una relazione con l’indicazione delle caratteristiche e della spesa dell’opera, devono essere presentate all’Assessorato regionale ai lavori pubblici che delibera sull’accoglimento della richiesta. In caso di accoglimento l’Assessorato trasmette la domanda all’Istituto convenzionato che provvede alla definitiva istruttoria.


Data a Cagliari, il 16 aprile 1960.

Corrias