Legge Regionale 23 marzo 1960, n. 5
Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente “provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna”.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
“A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato, da enti pubblici o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri fondi disposti con leggi dello Stato per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nel limite del 75 per cento delle somme anticipate”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 29 aprile 1960.
Corrias