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Legge Regionale 23 marzo 1960, n. 6

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1958, n.20, è sostituito dal seguente:
“Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito nella tabella allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.
I posti delle carriere direttive sono ricoperti sia con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.
I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ed, almeno fino al 40 per cento dei posti previsti nella tabella organica, con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.
I posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria sono ricoperti solo con personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.
Le sedi delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni, ai fini del trattamento economico del personale comandato ad esse destinato, sono equiparate alla sede di Cagliari”.


Art.2
La tabella dell’ organico provvisorio del nuovo Assessorato allegata alla legge regionale 3 dicembre 1958, n.20, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Art.3
Le spese derivanti dall’ applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi, concernenti le spese per il personale degli Uffici centrali.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Tabella dell’organico provvisorio del personale dell’Assessorato agli enti locali.
Segreteria particolare.
1 posto di segretario particolare di qualifica non superiore a direttore di sezione.
1 posto di addetto di segreteria di qualifica non superiore a consigliere di seconda classe o segretario.
1 posto di applicato di qualifica non superiore a applicato.
Carriera direttiva.
2 posti di ispettore generale.
7 posti di direttore di divisione.
10 posti di direttore di sezione.
12 posti di consigliere di prima, seconda e terza classe.
Carriera di concetto
(o speciale di ragioneria del Ministero dell’ interno - quadro 82 - allegato al DPR 10 gennaio 1957, n. 3).
1 posto di direttore di ragioneria di prima classe o ragioniere capo.
3 posti di direttore di ragioneria di seconda classe o ragioniere principale.
6 posti di vice direttore di ragioneria o primo ragioniere.
6 posti di ragioniere.
9 posti di segretario.
Carriera esecutiva.
4 posti di archivista capo.
8 posti di primo archivista.
10 posti di applicato.
Personale ausiliario.
2 posti di usciere capo.
6 posti di usciere.
Totale dei posti dell’organico provvisorio del personale dell’Assessorato agli enti locali, n. 89.



Data a Cagliari, li 4 maggio 1960.

Corrias