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Legge Regionale 15 novembre 1960, n. 15

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione dell’Università di Cagliari apposite convenzioni per l’istituzione di due posti di ruolo, uno per l’insegnamento di “Clinica Odontoiatrica” e uno per l’insegnamento di “Clinica Otorinolaringoiatria” presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione dell’Università di Sassari apposita convenzione per l’istituzione di un posto di ruolo per l’insegnamento di “Radiologia” presso la facoltà di medicina e chirurgia.


Art.3
Ciascuna convenzione avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

Art.4
La spesa per l’attuazione della presente legge fa annualmente carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.
La spesa per l’esercizio 1960, prevista in lire 10.800.000, fa carico al capitolo 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; a favore del citato capitolo è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione “fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative” la somma di lire 10.800.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 17 dicembre 1960

Corrias