Legge Regionale 3 febbraio 1961, n. 2
Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l’industria e l’artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
a) scuola professionale per l’industria meccanica, con le sezioni:
meccanici, tornitori, aggiustatori, fresatori; elettromeccanici, meccanici d’auto e verniciatori;
b) scuola professionale per l’industria edilizia, con le sezioni:
muratori, cementisti, stuccatori; carpentieri e idraulici;
c) scuola professionale per la lavorazione del legno, con le sezioni:
falegnami; ebanisti; mobilieri.
In rapporto allo sviluppo delle attività economiche possono essere istituite altre scuole professionali con una o più sezioni specializzate.
Art.3
a) due rappresentanti dell’Amministrazione regionale;
b) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia di Nuoro;
c) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Nuoro;
d) un rappresentante dell’Amministrazione della città di Nuoro.
Il Preside dell’Istituto fa parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione, previe le indicazioni degli organi ed enti rappresentati, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, cui spetta anche la scelta, tra i componenti, del Presidente del Consiglio stesso.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento dell’Istituto.
Art.4
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell’Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art.5
Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di Nuoro, scioglie con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina un Commissario per l’amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.
Art.6
Art.7
a) con i contributi degli enti compartecipanti;
b) con eventuali contributi di altri enti, di associazioni e di privati;
c) con i proventi dei laboratori e delle officine.
Art.8
Art.9
Detta spesa che fa carico per lire 75 milioni al bilancio regionale per l’anno 1961 e per lire 125 milioni al bilancio regionale per l’anno 1962, è effettuata secondo le norme in vigore per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1961 è istituito il capitolo 140 bis «Spese per la costruzione in Nuoro di un Istituto professionale per l’industria e l’artigianato».
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 75 milioni dal capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1961 «Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 marzo 1961.
Corrias