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Legge Regionale 13 luglio 1962, n. 8

Comando di personale per le esigenze dell’Assessorato agli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per le esigenze dell’Assessorato agli enti locali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, oltre i contingenti previsti nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, di personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero dell’interno - Amministrazione civile - e del Ministero del tesoro di qualifica non superiore a Ispettore generale od a Direttore di ragioneria di prima classe e non inferiore a Consigliere di prima classe o a Vice Direttore di ragioneria, da comandarsi, ai sensi dell’articolo 56 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel numero massimo di sei unità.

Art.2
Al personale comandato di cui al precedente articolo viene corrisposto, oltre il trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di appartenenza, l’indennità istituita con l’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè la indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.

Art.3
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art.4
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:
- Capitolo 17 - Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull’energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)
L. 20.000.000

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
- Capitolo 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l’Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, L.R. 21 marzo 1959, n. 7; LL.RR 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria)
L. 16.000.000

- Capitolo 8 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 1.000.000

- Capitolo 10 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 450.000

- Capitolo 11 - Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16; D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, n. 291)
L. 2.500.000

- Capitolo 12 - Spese per l’estensione al personale dipendente dall’Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19)
L. 50.000


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 4 agosto 1962

Corrias