Legge Regionale 13 luglio 1962, n. 8
Comando di personale per le esigenze dell’Assessorato agli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
- Capitolo 17 - Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull’energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)
L. 20.000.000
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
- Capitolo 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l’Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7 ed 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, L.R. 21 marzo 1959, n. 7; LL.RR 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria)
L. 16.000.000
- Capitolo 8 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 1.000.000
- Capitolo 10 - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)
L. 450.000
- Capitolo 11 - Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16; D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, n. 291)
L. 2.500.000
- Capitolo 12 - Spese per l’estensione al personale dipendente dall’Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19)
L. 50.000
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 4 agosto 1962
Corrias