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Legge Regionale 20 dicembre 1962, n. 26

Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l’onere per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.
Sono escluse dalle spese quelle relative alle indennità da corrispondere per eventuali espropriazioni.


Art.2
L’onere della spesa è assunto dall’Amministrazione regionale nella misura del cento per cento delle spese approvate, ivi comprese le spese generali di cui al successivo articolo 10.
Per le spese da eseguirsi col contributo previsto dalle leggi dello Stato è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino all’ammontare del cento per cento della spesa ammessa.


Art.3
I progetti delle opere di cui all’articolo 1 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.
Per le opere la cui spesa ammessa è superiore a lire dieci milioni il progetto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima e su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.


Art.4
I lavori previsti dalla presente legge sono eseguiti a cura dei Consorzi degli interessati costituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, numero 1446.
In assenza di iniziativa consorziale può subentrare l’intervento diretto della Amministrazione regionale che può, ove ciò si renda necessario, predisporre un piano di strade.
In una circoscrizione comunale possono costituirsi più Consorzi.
I Consorzi devono, a sensi dell’articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, numero 126, provvedere all’esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’opera eseguita.


Art.5
All’atto della richiesta di finanziamento dell’opera il Consorzio deve impegnarsi con regolare delibera, debitamente approvata, ad assumere a proprio carico l’onere della manutenzione dell’opera.
Nel caso di intervento diretto dell’Amministrazione regionale, questa si renderà promotrice della costituzione obbligatoria del Consorzio di manutenzione a termine del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, numero 1446.


Art.6
L’istruttoria tecnica dei progetti viene effettuata dall’Ispettorato compartimentale per l’agricoltura. Questi è tenuto a chiedere, quando per le caratteristiche della opera lo ritenga necessario, il parere dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
L’emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.


Art.7
Per l’esecuzione dell’opera il Consorzio, o l’Amministrazione regionale nel caso di intervento diretto, dovranno esperire apposita gara d’appalto a norma dell’articolo 89, lettera a), del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827. Qualora la gara, esperita per due volte, vada deserta, potrà essere ammesso il ricorso alla trattativa privata.
L’elenco delle ditte da invitare alla gara dovrà essere approvato dall’Assessore regionale all’agricoltura e foreste che ha facoltà di modificarlo.
L’Amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare l’esecuzione dei lavori agli enti di bonifica o di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono, garantiscano la buona esecuzione delle opere stesse, ad un prezzo comunque non superiore a quello assunto come base d’asta per i singoli progetti.


Art.8
Il direttore dei lavori sarà nominato dal Consorzio previo assenso dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste; nel caso di intervento diretto dell’Amministrazione regionale, sarà nominato dall’Assessore all’agricoltura e foreste.

Art.9
Per il controllo sulla esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere l’Ispettorato compartimentale per l’agricoltura potrà avvalersi dell’opera degli uffici del Genio Civile.

Art.10
Per le spese generali - progettazione, direzione, collaudo in corso d’opera e collaudo finale nonchè amministrazione e spese varie - è concesso un compenso forfetario nella misura dell’undici per cento dell’importo dei lavori ammessi.

Art.11
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico sul capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1962 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La denominazione del suddetto capitolo viene così modificata: “Spese per la costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 1954, n. 22)”.


Art.12
Le dizioni … “e la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali” e “nella misura del 65 per cento della spesa per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali” riportate rispettivamente negli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, sono abrogate.

Art.13
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 9 febbraio 1963.

Corrias