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Legge Regionale 29 marzo 1963, n. 1

Approvazione degli stati di Previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1963.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
E’ autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.3
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.4
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle descritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.5
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dello Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 4.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.11
L’Assessore ai lavori pubblici, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 164 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione di strade comprese nel relativo piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
L’assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all’accertamento dell’entrata iscritta al capitolo 50 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.


Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 207 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 51 dello stato di previsione dell’entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, assegnata in favore della Regione Sarda.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dello Assessore all’agricoltura e foreste, di concerto con lo Assessore alle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 207 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione Sarda.


Art.13
E’ approvato il seguente riepilogo da cui risulta l’insieme dell’entrata e della spesa previste per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963:
RIEPILOGO
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata L. 32.285.000.000
Spesa L. 28.526.534.503
Avanzo effettivo L. 3.758.465.497
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ENTRATE E SPESE
PER MOVIMENTO DI CAPITALI
Entrata L. 1.578.000.000
Spesa L. 5.336.465.497
Disavanzo per movimento di capitali L. 3.758.465.497
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RIASSUNTO GENERALE
Entrata L. 33.863.000.000
Spesa L. 33.863.000.000
Avanzo finanziario L. pareggio
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Art.14
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 360.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima, ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 23 aprile 1963

Corrias