Legge Regionale 20 giugno 1963, n. 2
Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Per l’anticipazione di cui alla presente legge nessuna somma è dovuta a titolo di interessi all’Amministrazione regionale.
Art.3
Negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento:
Cap. 19 - Imposta di consumo sul tabacco (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
L. 200.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione:
Cap. 45 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative.
L. 100.000.000
In aumento:
Cap. 224 bis - Spese per la concessione di una anticipazione agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, per risanare la deficitaria situazione finanziaria della istituzione stessa.
L. 300.000.000
La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico al capitolo 224 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963.
Le somme che verranno versate dagli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari, a rimborso dell’anticipazione di cui alla presente legge, saranno imputate ad un apposito capitolo degli stati di previsione della entrata dei bilanci della Regione per l’anno 1966 e per quelli successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 29 luglio 1963
Corrias