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Legge Regionale 5 luglio 1963, n. 3

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l’abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l’esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
All’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all’impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti dalla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.
Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l’articolo 3 della anzidetta legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, compresa l’integrazione di cui all’articolo seguente.


Art.2
All’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, è aggiunto il seguente comma:
“Per la liquidazione della indennità essi devono presentare all’Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all’importo delle imposte di cui sopra“.


Art.3
Alle acque di cui all’articolo 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39. Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, è richiesto il necessario consenso della competente Autorità marittima statale.

Art.4
L’articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, è sostituito dal seguente:
“Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse“.


Art.5
Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 200 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1963 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963.
Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 198 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
La denominazione di detto capitolo 198 è così modificata: “Spese e contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento ittico nelle acque della Sardegna“.
A favore del capitolo 198 è stornata dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1963 la somma di lire 10.000.000.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 29 luglio 1963

Corrias