Legge Regionale 5 luglio 1963, n. 3
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l’abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l’esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l’articolo 3 della anzidetta legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, compresa l’integrazione di cui all’articolo seguente.
Art.2
“Per la liquidazione della indennità essi devono presentare all’Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all’importo delle imposte di cui sopra“.
Art.3
Art.4
“Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse“.
Art.5
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963.
Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 198 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
La denominazione di detto capitolo 198 è così modificata: “Spese e contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento ittico nelle acque della Sardegna“.
A favore del capitolo 198 è stornata dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1963 la somma di lire 10.000.000.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 29 luglio 1963
Corrias