Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 7 aprile 1966, n. 2

Provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore all’ottanta per cento di quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali con le modifiche di cui all’articolo seguente.


Art.2
I dipendenti dello Stato, della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti di Enti e Istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali devono chiedere di essere collocati in aspettativa per mandato politico per tutta la durata del mandato medesimo.
Ad essi sono, in ogni caso, applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla non cumulabilità dell’indennità consiliare con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano nel solo caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.


Art.3
Alla spesa necessaria per l’esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 1966, si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 11101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sarda per l’esercizio corrente.

Art.4
Gli articoli 1 e 6 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 7 aprile 1966.

Dettori