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Legge Regionale 1 agosto 1966, n. 5

Controllo degli enti regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli enti regionali aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale, nonchè gli enti istituiti con legge dello Stato, ma sottoposti alla vigilanza dell’Amministrazione regionale, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno all’Amministrazione regionale il bilancio preventivo con la relazione illustrativa dei programmi di attività per l’anno successivo.
Gli stessi enti sono tenuti a presentare all’Amministrazione regionale il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.


Art.2
La Giunta regionale allega agli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda i bilanci preventivi e le relazioni illustrative dei programmi annuali degli enti di cui all’articolo 1 per la approvazione da parte del Consiglio regionale; trasmette inoltre entro il 31 luglio di ogni anno i bilanci consuntivi degli enti stessi relativi all’esercizio precedente per l’approvazione da parte del Consiglio regionale.
La Giunta regionale provvede a far apportare ai programmi annuali degli enti di cui all’articolo 1 tutte le variazioni conseguenti alle modifiche che il Consiglio regionale delibera di apportare ai bilanci preventivi ed alle relazioni illustrative dei programmi annuali degli enti stessi.


Art.3
Le norme delle leggi regionali con le quali si è provveduto all’istituzione degli enti regionali e le norme dei relativi statuti, nonchè le norme delle leggi regionali con le quali si è provveduto all’assunzione da parte della Regione del controllo o della vigilanza di enti istituiti con legge dello Stato, operanti in Sardegna, che siano in contrasto con le norme della presente legge, sono abrogate.

Art.4
Gli enti di cui all’articolo 1 sono obbligati a fornire al Consiglio regionale e alle Commissioni permanenti dello stesso informazioni, notizie e documenti che vengano ad essi richiesti.
Su richiesta dei presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, competenti per materia, la Giunta regionale fornirà alle stesse copia dei verbali dei collegi sindacali degli enti istituiti con legge regionale.


Art.5
Le indennità spettanti ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione, ai presidenti ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti o dei collegi sindacali per l’esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabiliti, in misura uniforme per i vari enti, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Tale decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
E’ vietata la corresponsione di qualunque indennità ulteriore, sotto qualunque titolo.


Art.6
Nel caso di mancato o intempestivo adempimento agli obblighi di cui agli articoli 1 e 4 ed all’ultimo comma dell’articolo 5, il Presidente della Giunta regionale provvede, con le modalità previste dalle leggi istitutive degli enti, o di trasferimento delle competenze in materia di vigilanza, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Art.7
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emanerà le conseguenti modifiche alle norme regolamentari relative alla vigilanza degli enti di cui all’articolo 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 1 agosto 1966.

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