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Legge Regionale 31 gennaio 1967, n. 3

Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, istitutivo di un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Sassari l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l’onere finanziario per il mantenimento del posto medesimo mediante apposita convenzione da stipulare con l’Amministrazione dell’Università di Sassari.

Art.2
La convenzione avrà durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

Art.3
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Cap. 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 e a quelli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Per far fronte all'onere di lire 6.000.000 relativo al 1966 sono introdotte nel bilancio per il corrente anno finanziario le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione della spesa:
Capitolo 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8 L.C.26 Febbraio 1948,n. 3, e art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250) L 6.000.000
Stato di previsione della spesa:
Capitolo 13426 - Somme da versare alle Università della Sardegna per l'istituzione di cattedre convenzionate di interesse regionale(LLRR 10 febbraio 955, n. 4; 15 dicembre 1955, n. 20; 15 maggio 1957, n. 13; 15 maggio 1959, n.10; 15 maggio 1959, n. 12; 8 ottobre 1959 n. 15; 8 ottobre 1959, 16; 15 novembre 1960,n. 15; 4 luglio 1963, n. 6; 4 luglio 1963, n. 7, e 25 novembre 1964, n 21) L 6.000.000
Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni finanziari dal1967 al 1985 si farà fronte con una quota, dell'importo annuo di lire 6.000.000, del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, derivanti dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 31 gennaio 1967.

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