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Legge Regionale 23 gennaio 1969, n. 4

Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti in Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) assumere a proprio carico gli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei componenti le compagnie barracellari;
2) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese di impianto e generali, in misura non superiore a lire 500.000, nonché contributi annui per l’equipaggiamento in misura non superiore a lire 20.000 per ciascun componente;
3) concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell’espletamento dei compiti di istituto.
Sono escluse dalla concessione delle provvidenze di cui alla presente legge le compagnie barracellari che rifiutano di assicurare il bestiame.


Art.2
Alle compagnie barracellari, oltre le funzioni loro proprie e quelle previste dall’articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche, sono affidati compiti di collaborazione con i servizi di vigilanza venatoria e di sicurezza antincendi nelle campagne, secondo le modalità che verranno fissate dall’Assessore regionale agli enti locali, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 3.

Art.3
Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse con decreto dell’Assessore regionale agli enti locali, sentita, per i contributi ed i premi di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo 1, una Commissione composta da:
a) l’Assessore regionale agli enti locali, o un funzionario da lui delegato, che la presiede;
b) il funzionario dirigente i servizi di polizia urbana e rurale dell’Assessorato regionale agli enti locali;
c) un rappresentante dell’Assessorato regionale all’agricoltura;
d) un rappresentante di ciascuna Prefettura della Sardegna, da designarsi dai rispettivi Prefetti;
e) tre Sindaci di comuni a prevalente economia agropastorale in cui vi siano compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, scelti dalla Amministrazione regionale;
f) tre esperti in materia barracellare designati, rispettivamente, uno dalla Unione regionale degli agricoltori, uno dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti e uno dall’Unione regionale contadini e pastori.
L’Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della stessa Commissione, determina annualmente per ciascuna compagnia barracellare il numero massimo dei componenti ammissibile ai fini della concessione delle provvidenze.
La Commissione, che dura in carica quattro anni, è nominata con decreto dell’Assessore regionale agli enti locali.


Art.4
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da amministratori locali, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.
A tal fine è istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 il seguente capitolo 21139 con la denominazione: “Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna;……per memoria”.


Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 12210 - Spese per il pagamento delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro dei componenti le compagnie barracellari.
Capitolo 12211 - Contributi alle compagnie barracellari per le spese di impianto e generali e per l’equipaggiamento dei propri componenti; premi alle compagnie barracellari.
I suddetti capitoli 12210 e 12211 sono inseriti nella categoria numero 5 - Trasferimenti - di nuova istituzione.
Dal capitolo 11206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 è stornata la somma di lire 15.000.000 da attribuire ai capitoli 12210 e 12211 rispettivamente per lire 12.000.000 e per lire 3.000.000.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 12210 e 12211 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.


Art.6
Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore agli enti locali, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 12211 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21139 dello stato di previsione dell’entrata, delle somme introitate come contributi ai sensi dell’articolo 4 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 23 gennaio 1969.

Del Rio