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Legge Regionale 29 gennaio 1969, n. 8

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, è così modificato: “Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865.000.000, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964, la spesa di L.1.000.000.000 all’anno per gli esercizi dal 1965 al 1983 fatta eccezione per quello relativo al 1968 per il quale è autorizzata una spesa di Lire 1.400.000.000.
Le spese di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge fanno carico al capitolo 157 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri”.


Art.2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE:
Cap. 21501 - Spese per l’acquisto di aree e per la costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione o ad altre destinazioni di interesse regionale (art. 1, L.R.31 ottobre 1952, n. 34) L.300.000.000
Cap. 26507 - Spese per la costruzione di porti di IV classe e non classificati ( LR 27 aprile 1959, n. 9) L.100.000.000
IN AUMENTO:
Cap. 24512 - Contributi negli interessi relativi a mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, l’ampliamento, la riparazione, il consolidamento, la costruzione, il completamento e l’acquisto di case di abitazione e per la sistemazione o la ricostruzione di abitazioni malsane o precarie; spese per la rifusione agli istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle cartelle e il loro prezzo di collocamento (art. 7 LR 23 gennaio 1964, n. 5, e artt. 1, 2 e 8, ultimo comma, LR 21 luglio 1964, n. 15) L.400.000.000


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 29 gennaio 1969.

Del Rio