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Legge Regionale 5 maggio 1969, n. 18

Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l’orario normale e straordinario, una indennità integrativa speciale giornaliera nella seguente misura:
- Commesso superiore lire 750
- Commesso capo lire 700
- Commesso, Usciere capo, Usciere e Inserviente lire 650
L’indennità di cui sopra viene inoltre estesa al personale ausiliario e salariato addetto alla custodia e alla sorveglianza, anche quale compenso per il servizio festivo e notturno, nella seguente misura:
- Custode superiore lire 750
- Custode capo lire 700
- Primo Custode, Custode, Custode aggiunto e Vice Custode lire 650
- Salariati guardiani lire 650


Art.2
Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso giornaliero:
- Agente tecnico superiore lire 750
- Agente tecnico capo lire 700
- Agente tecnico lire 650
- Salariati di 1a categoria Conduttori di mezzi meccanici lire 700


Art.3
Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque adibito a lavori particolarmente disagevoli e pericolosi, viene corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella seguente misura:
- Capo operai lire 750
- Operai di 1a categoria lire 700
- Operai di 2a categoria lire 650
- Operai di 3a categoria lire 600
- Operai di 4a categoria lire 550


Art.4
Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1º gennaio 1969.
Esse non sono pensionabili né fra di esse cumulabili, non vengono corrisposte durante la sospensione dalle funzioni e nei casi di congedo ordinario, straordinario o di aspettativa.


Art.5
A copertura dell’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge per il 1969, valutato in lire 50.000.000, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969:
IN DIMINUZIONE:
Cap. 17130 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L.50.000.000
IN AUMENTO:
Cap. 11112 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle Finanze e agli enti locali (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9; LR 3 luglio 1963, n.10; e LLRR 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata(LR 9 agosto 1967, n. 10) (spesa obbligatoria) L.15.000.000
Cap. 11113 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati della Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9; LLRR 3 luglio 1963, n. 10, 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria) L.13.500.000
Cap. 15101 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale, in servizio presso gli Assessorati all’igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti - insetti (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9; LR 3 luglio 1963, n. 10, e LLRR 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria) L.1.500.000
Cap. 15102 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell’Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all’igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e anti - insetti (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9, e LR 3 luglio 1963, n. 10, e LLRR 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria) L.10.000.000
Cap. 16101 - Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell’Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all’agricoltura e foreste, all’industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9; LR 3 luglio 1963, n. 10, e LLRR 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria) L.6.500.000
Cap. 16102 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell’Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all’agricoltura e foreste, all’industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9, e LR 3 luglio 1963, n. 10, e LLRR 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)L.3.500.000
Per gli anni finanziari successivi al 1969 all’onere annuo, valutato in L.50.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta generale sull’entrata, derivante dal suo naturale incremento.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 15101, 15102, 16101 e 16102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 5 maggio 1969.

Del Rio