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Legge Regionale 28 maggio 1969, n. 26

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 10.000 abitanti contributi e sovvenzioni per fronteggiare:
a) spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e dei beni immobili di proprietà comunale, nonché di quelli il cui onere di conservazione è posto dalla legge a carico anche parziale dei Comuni;
b) spese per la ricostruzione, totale o parziale, di impianti e di beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi.
I contributi e le sovvenzioni, che possono estendersi alla intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare gli importi di lire 5.000.000 e di lire 15.000.000 rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.


Art.2
Per ottenere il contributo o la sovvenzione di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 i Comuni interessati devono presentare domanda all’Assessorato regionale agli enti locali, corredandola della deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, adottata a riguardo dal competente organo.
I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 possono essere erogati nei casi di urgenza e in base alla notorietà dell’evento, su iniziativa dell’Assessore regionale agli enti locali, sentito il Comune interessato e la Giunta regionale.
I contributi e le sovvenzioni costituiscono per il Tesoriere comunale entrata con speciale destinazione ai sensi dell’articolo 171, comma 2º, del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale, e sono erogati con decreto dell’Assessore regionale agli enti locali.


Art.3
Il rendiconto delle spese sostenute con il contributo o con la sovvenzione di cui alla presente legge dovrà essere inviato all’Assessorato regionale agli enti locali previa approvazione da parte della Giunta municipale con deliberazione da adottarsi entro un anno dall’avvenuta erogazione.
Il mancato invio del rendiconto preclude la possibilità di ulteriori concessioni dei contributi e sovvenzioni di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della presente legge, fatti salvi, comunque, la responsabilità degli amministratori e gli interventi sostitutivi che potranno essere disposti dal Comitato e dalle Sezioni di controllo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.


Art.4
La denominazione del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 è così modificata: “Contributi e sovvenzioni ai Comuni per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di conservazione è a carico dei Comuni e per la ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi”.
A favore del suddetto capitolo 26201 è stornata la somma di lire 30.000.000 dal capitolo 11206 dello stesso stato di previsione, che viene soppresso.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti del bilancio per gli esercizi successivi.
Alle nuove spese derivanti dall’applicazione della presente legge si farà fronte per gli anni successivi al 1969 con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 è istituito il capitolo 21140 “Rimborso da parte dei Comuni delle quote eventualmente non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni ottenuti per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di manutenzione è a carico dei Comuni e per le opere di ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi”.


Art.5


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 maggio 1969.

Del Rio