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Legge Regionale 9 giugno 1970, n. 3

Istituzione dell’Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituita, con sede in Cagliari, l’Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), dotata di personalità giuridica pubblica.
L’Azienda è posta sotto le direttive e il controllo della Regione autonoma della Sardegna che li esercita tramite l’Assessorato ai Trasporti.
L’Azienda concorre a promuovere ed a realizzare la pubblicizzazione dei trasporti nella Regione nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione.


Art.2
L’A.R.S.T. ha per oggetto l’impianto e l’esercizio, nel territorio della Regione, di servizi pubblici automobilistici di linee extraurbane per trasporto di persone e bagagli, ordinari, stagionali ed a contratto.


Art.3
L’Assessore ai trasporti promuoverà il coordinamento dell’attività dell’A.R.S.T. con quella delle aziende pubbliche municipali e consortili, già esistenti o che si costituiranno, esercenti servizi di trasporto urbano e con quella delle ferrovie attualmente in concessione, in attesa che la statizzazione delle medesime ferrovie, richiesta dal Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, ne definisca la gestione futura.


Art.4
L’Amministrazione regionale - tramite l’A.R.S.T. - indirà conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione delle comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo del servizio pubblico dei trasporti nella Regione.

Art.5
L’A.R.S.T. ha i seguenti organi: Il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Sindaci.

Art.6
L’A.R.S.T. è amministrata dal Consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) un consigliere designato dall’Assessore ai Trasporti;
b) un consigliere designato dall’Assessore alle Finanze;
c) tre consiglieri designati dall’Assessore al Lavoro, scelti tra una rosa di nomi designati dai sindacati dei lavoratori;
d) tre rappresentanti degli enti locali sardi eletti dal Consiglio regionale;
e) tre esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale.
Per le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) ciascun Consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di una volta.


Art.7
Il Presidente dell’A.R.S.T. ha la legale rappresentanza dell’Azienda.
Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l’ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Presidente, inoltre, cura l’ordinaria amministrazione dell’Azienda e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.


Art.8
Il Collegio dei Sindaci dell’A.R.S.T. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni.
Uno degli effettivi è designato dalla Presidenza della Corte dei Conti tra i magistrati della Corte medesima - Delegazione per la Sardegna, uno effettivo e uno supplente sono scelti tra i funzionari dell’Assessorato alle finanze, e uno effettivo e uno supplente sono scelti tra una rosa di nomi proposta dagli ordini dei dottori commercialisti della Sardegna.
I Sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto contiene l’indicazione del membro del Collegio cui è demandata la Presidenza.


Art.9
Ove sussistano gravi ragioni attinenti al funzionamento dell’Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata dall’Assessore ai trasporti e su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione ed affidata la gestione straordinaria dell’Azienda ad un Commissario.
Il Consiglio di amministrazione verrà ricostituito entro il termine massimo di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.


Art.10
Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai trasporti e su conforme deliberazione della Giunta medesima, sarà emanato il regolamento d’attuazione che dovrà contenere le norme relative all’amministrazione e al funzionamento della Azienda nonchè ai controlli, alla vigilanza e alla tutela dell’Amministrazione regionale.
Si applicano all’Azienda le norme della legge regionale 1º agosto 1966, n. 5.


Art.11
In aderenza all’interesse pubblico e alle particolari esigenze dello sviluppo economico e sociale della Sardegna e allo scopo di provvedere alla riorganizzazione degli autoservizi extraurbani sardi ed al loro accentramento nell’A.R.S.T., l’esercizio delle linee automobilistiche xtraurbane, le cui concessioni sono scadute o revocate, o dichiarate decadute, è trasferito all’Azienda stessa, sulla base di un programma predisposto dalla Giunta regionale.

Art.12
Gli indennizzi per la revoca di concessioni di autolinee saranno commisurati al valore degli impianti fissi e del materiale mobile, ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
La valutazione avverrà sulla base dello stato obiettivo degli impianti e del materiale mobile, di cui si farà analitica descrizione tecnica.
Nella determinazione degli indennizzi si terrà conto dei contributi in conto capitale concessi dall’Amministrazione regionale ai concessionari revocati e inerenti gli impianti fissi e il materiale mobile oggetto dell’indennizzo.
Gli indennizzi saranno determinati da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall’Amministrazione regionale, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale competente per territorio.


Art.13
Lo stato giuridico e il trattamento normativo, economico e previdenziale del personale dipendente dall’Azienda è regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro concernenti i dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto.
Il personale appartenente alla imprese di trasporto, che cessino l’attività ai sensi dell’articolo 11, passa alle dipendenze dell’Azienda sempre che sia in attività di servizio da almeno dodici mesi prima della cessazione.


Art.14
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno emanati il regolamento organico, la pianta organica e la tabella numerica del personale amministrativo e tecnico dell’Azienda.
Tutto il personale è assunto per concorso pubblico, ad eccezione del personale di cui al secondo comma dell’articolo 13.


Art.15
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’A.R.S.T., in una o più soluzioni, contributi sino a lire 4.000.000.000, per la costituzione del fondo di dotazione dell’Azienda stessa e un contributo sino a lire 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo riservato agli indennizzi.

Art.16
Per la costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell’A.R.S.T. di cui al precedente articolo 15 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 5.000.000.000, ad un tasso annuo di interesse non superiore all’otto per cento, da ammortizzare in non meno di dieci anni.

Art.17
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo 16.

Art.18
Le rate di ammortamento dei mutui, comprensive di capitali ed interessi, contratti ai sensi del precedente articolo 16, devono trovare capienza nei limiti della quota dell’imposta sul consumo dei tabacchi devoluta alla Regione.
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall’esercizio 1971.


Art.19
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli Istituti o Enti che concederanno i mutui di cui all’articolo 16, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell’Amministrazione regionale o ad altri Enti pubblici o Istituti di credito.

Art.20
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’A.R.S.T. un contributo annuo di gestione di lire 375.000.000 per il 1970 e di lire 500.000.000 per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974.

Art.21
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo: «41611 - Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell’A.R.S.T. lire 5.000.000.000».
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno finanziario è istituito il seguente capitolo: «26526 - Costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi da versare alla A.R.S.T.» e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.
Il capitolo 26526 è inscritto nella categoria n. 13 - «Partecipazioni azionarie e conferimenti» - di nuova istituzione.


Art.22
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:
«Cap. 16159 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del capitale di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell’A.R.S.T. e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui».
«Cap. 16523 - Contributo annuo di gestione da versare all’A.R.S.T.».
A favore dei capitoli 16159 e 16523 sono stornate rispettivamente le somme di lire 125.000.000 e di lire 375.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.
Le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 17 e 19 e dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge fanno rispettivamente carico ai capitoli 16159 e 16523 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Alla maggiore spesa relativa agli esercizi successivi si farà fronte con una quota delle maggiori entrate dell’imposta sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.


Art.23
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 giugno 1970.

Abis