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Legge Regionale 11 giugno 1970, n. 4

Legge Regionale 11 giugno 1970, n. 4
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, eletti alle cariche di Presidenti e Assessori di Giunta provinciale, di Sindaci, di Assessori di Comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti, di Presidenti di enti e di aziende comunali, provinciali o consorziali con amministrazione autonoma, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del loro mandato.
Si applicano ad essi le disposizioni e il trattamento economico previsti dall’articolo 3, primo comma n. 1 e n. 3 dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
I dipendenti che, all’entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono dimettersi dalle cariche ricoperte entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 11 giugno 1970.

Abis