Legge Regionale 24 luglio 1970, n. 5
Delega agli Enti Comunali di Assistenza delle funzioni amministrative contenute nella Legge Regionale 31 marzo 1965, N. 5, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La delega è estesa alle domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè ai pagamenti delle rate maturate e non riscosse dai titolari dell’assegno mensile che saranno disposti a favore degli eredi che ne facciano richiesta nelle forme di legge.
La concessione, il diniego e la revoca dell’assegno mensile sono deliberati dal Comitato di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza e disposti dal suo Presidente.
Art.2
Il ricorso deve essere notificato, a cura del ricorrente, al Consiglio di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza.
Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.
In caso di mancata pronunzia nel termine suindicato il ricorso si intende accolto.
Le decisioni del Presidente della Giunta regionale in ordine ai ricorsi di cui al presente articolo debbono essere notificati al ricorrente ed al Consiglio di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza, entro quindici giorni dalla decisione.
Art.3
Per ciascun beneficiario compreso nell’elenco di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi del provvedimento di concessione.
Avverso l’elenco di cui ai commi precedenti, pubblicato a cura dell’Ente comunale di assistenza mediante affissione all’Albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, è ammesso ricorso, da parte di chi ne ha interesse o motivo, al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno dell’affissione.
Art.4
L’Assessore dispone, altresì, limitatamente alla materia delegata, periodiche ispezioni agli Enti comunali di assistenza per accertare la conformità alla legge ed alle istruzioni impartite dei provvedimenti deliberati e dei pagamenti effettuati ai beneficiari.
L’Assessore può, previa deliberazione della Giunta regionale, sostituirsi, nel compimento di tutti gli atti relativi alla istruttoria e all’erogazione, agli Enti comunali di assistenza che non diano sufficienti garanzie di idoneità ad assolvere il servizio che abbiano agito in violazione della legge o delle istruzioni impartite.
Art.5
Art.6
I rappresentanti di cui al precedente comma saranno riconfermati o sostituiti dai rispettivi organismi provinciali, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Gli organismi di patronato di cui ai commi precedenti dovranno designare, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal primo comma del presente articolo, i propri rappresentanti supplenti.
Art.7
Per gli assegni di cui sia risultato impossibile il pagamento o che per qualsiasi causa non siano dovuti, gli Enti comunali di assistenza devono, non appena venuti a conoscenza dei motivi che impediscono il pagamento e adottati, se del caso, i competenti provvedimenti di revoca, disporre il versamento dei relativi importi nella Tesoreria regionale, con imputazione all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.
Art.8
Art.9
DISPOSIZIONI FINALI
Art.10
Art.11
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 17904 L. 40.000.000
In aumento
Cap. 15401 L. 40.000.000
Art.12
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 24 luglio 1970.
Abis