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Legge Regionale 24 luglio 1970, n. 5

Delega agli Enti Comunali di Assistenza delle funzioni amministrative contenute nella Legge Regionale 31 marzo 1965, N. 5, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli Enti comunali di assistenza è delegato l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, e successive modificazioni, relative all’istruttoria delle domande di assegno mensile, alla concessione o al diniego, alla revoca nonchè al pagamento dell’assegno stesso.
La delega è estesa alle domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè ai pagamenti delle rate maturate e non riscosse dai titolari dell’assegno mensile che saranno disposti a favore degli eredi che ne facciano richiesta nelle forme di legge.
La concessione, il diniego e la revoca dell’assegno mensile sono deliberati dal Comitato di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza e disposti dal suo Presidente.


Art.2
Contro il provvedimento motivato di diniego o di revoca, che deve essere notificato agli interessati, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica.
Il ricorso deve essere notificato, a cura del ricorrente, al Consiglio di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza.
Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.
In caso di mancata pronunzia nel termine suindicato il ricorso si intende accolto.
Le decisioni del Presidente della Giunta regionale in ordine ai ricorsi di cui al presente articolo debbono essere notificati al ricorrente ed al Consiglio di amministrazione dell’Ente comunale di assistenza, entro quindici giorni dalla decisione.


Art.3
Gli enti comunali di assistenza trasmettono all’Assessorato competente, entro il giorno 5 del mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli aventi diritto al pagamento dell’assegno.
Per ciascun beneficiario compreso nell’elenco di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi del provvedimento di concessione.
Avverso l’elenco di cui ai commi precedenti, pubblicato a cura dell’Ente comunale di assistenza mediante affissione all’Albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, è ammesso ricorso, da parte di chi ne ha interesse o motivo, al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno dell’affissione.


Art.4
L’Assessore regionale competente impartisce istruzioni generali per la pratica attuazione della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, e successive modificazioni, e della presente legge.
L’Assessore dispone, altresì, limitatamente alla materia delegata, periodiche ispezioni agli Enti comunali di assistenza per accertare la conformità alla legge ed alle istruzioni impartite dei provvedimenti deliberati e dei pagamenti effettuati ai beneficiari.
L’Assessore può, previa deliberazione della Giunta regionale, sostituirsi, nel compimento di tutti gli atti relativi alla istruttoria e all’erogazione, agli Enti comunali di assistenza che non diano sufficienti garanzie di idoneità ad assolvere il servizio che abbiano agito in violazione della legge o delle istruzioni impartite.


Art.5
Gli enti comunali di assistenza accerteranno l’iscrizione dei beneficiari dell’assegno mensile regionale alla anagrafe dei pensionati dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o la concessione di altra pensione o di assegni di quiescenza per invalidità o vecchiaia o di vitalizi e adotteranno il provvedimento di revoca di cui al precedente articolo 1.

Art.6
I Comitati amministrativi degli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, sono integrati, limitatamente all’applicazione della presente legge, da un rappresentante locale di ogni patronato di lavoratori, legalmente riconosciuto, designato dai rispettivi organismi provinciali che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
I rappresentanti di cui al precedente comma saranno riconfermati o sostituiti dai rispettivi organismi provinciali, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Gli organismi di patronato di cui ai commi precedenti dovranno designare, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal primo comma del presente articolo, i propri rappresentanti supplenti.


Art.7
Gli enti comunali di assistenza sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto degli assegni erogati nell’anno precedente per conto dell’Amministrazione regionale.
Per gli assegni di cui sia risultato impossibile il pagamento o che per qualsiasi causa non siano dovuti, gli Enti comunali di assistenza devono, non appena venuti a conoscenza dei motivi che impediscono il pagamento e adottati, se del caso, i competenti provvedimenti di revoca, disporre il versamento dei relativi importi nella Tesoreria regionale, con imputazione all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.


Art.8
Il rendiconto delle somme somministrate dall’Amministrazione regionale agli Enti comunali di assistenza e di quelle dagli stessi pagate ai titolari dell’assegno mensile o riversate nella Tesoreria regionale, costituisce parte integrante del conto consuntivo degli stessi Enti comunali di assistenza.

Art.9
La misura del rimborso delle spese che sarà riconosciuto agli Enti comunali di assistenza per l’esercizio delle funzioni loro delegate, con la presente legge, è di lire 2.000, pro capite, all’anno.

DISPOSIZIONI FINALI
Art.10
La misura dell’assegno mensile, non reversibile, di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, è fissata in lire 12.000.

Art.11
Le spese per la gestione del servizio di corresponsione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione e i rimborsi agli Enti comunali di assistenza per la gestione del servizio medesimo, faranno carico al capitolo 15401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
Cap. 17904 L. 40.000.000

In aumento
Cap. 15401 L. 40.000.000


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 24 luglio 1970.

Abis