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Legge Regionale 30 luglio 1970, n. 6

Trattamento economico del personale dipendente dall’Amministrazione Regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale - nel quadro della riforma della burocrazia regionale e della ristrutturazione dell’Amministrazione, che dovranno essere formulate nelle linee fondamentali con disegno di legge da presentarsi dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 1971 - lo stato giuridico e l’ordinamento delle carriere sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in vigore al 31 maggio 1970, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.
Gli effetti giuridici e gli eventuali effetti economici delle norme sul riordinamento delle carriere di cui al precedente comma decorrono dal 1º luglio 1970.


Art.2
Le modifiche allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale vengono stabilite con legge regionale.

Art.3
Il trattamento economico iniziale mensile lordo spettante agli impiegati e salariati di ruolo dell’Amministrazione regionale resta determinato per ciascuna qualifica nella misura risultante dal conglobamento dello stipendio in godimento alla data del 31 maggio 1970 con le indennità previste rispettivamente dall’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.
Le retribuzioni di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 15.000 mensili lorde.


Art.4
L’indennità istituita con l’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è soppressa, nei confronti del personale regionale, dalla data di entrata in vigore del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art.5
Gli stipendi degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione regionale sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa qualifica.
Le paghe dei salariati permanenti dell’Amministrazione regionale sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 3,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.
Gli stipendi e le paghe vengono adeguati di anno in anno, al costo della vita, applicando all’ammontare degli stessi fino al limite di lire 250.000 mensili le variazioni percentuali dell’indice nazionale del costo anzidetto, accertato dall’Istituto centrale di statistica.
La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici del costo della vita nel mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso.
Le variazioni percentuali accertate alla fine di ogni anno troveranno applicazione con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.


Art.6
A partire dall’anno 1970, al personale dipendente dall’Amministrazione regionale competono una tredicesima mensilità ed una quattordicesima, da erogarsi, rispettivamente, alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno.

Art.7
L’importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall’Amministrazione regionale è stabilito nella misura netta mensile di lire 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore.
Sulla misura delle quote di aggiunta di famiglia non incidono il compimento o meno del quattordicesimo anno di età dei figli minori a carico e gli eventuali redditi dei parenti ed affini di primo grado appartenenti al nucleo familiare.
Restano ferme le altre disposizioni che regolano l’attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.


Art.8
Gli impiegati ed i salariati dell’Amministrazione regionale hanno diritto al compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio quando siano espressamente autorizzate o prescritte, nel limite delle inderogabili esigenze di funzionalità dei servizi essenziali dell’Amministrazione.
L’espletamento di lavoro straordinario retribuito è autorizzato, in relazione alle esigenze di servizio e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, dal Segretario Generale e dai Direttori dei servizi, i quali sono responsabili delle somme conseguentemente erogate.
Il lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire, non può superare, in ogni caso, le 40 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per ciascun salariato e le 55 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
Al Segretario Generale, ai Direttori dei servizi degli Assessorati, al Capo ufficio del personale, al Direttore della ragioneria, al Direttore del Centro regionale antimalarico e antinsetti, ai Presidenti delle sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali ed al Capo dell’ufficio della Regione Sarda in Roma il compenso per il lavoro straordinario è attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale non potrà eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 25 ore mensili per ciascuno dei rimanenti impiegati e dei salariati.
Restano ferme le disposizioni statali per la determinazione della misura del compenso per lavoro straordinario.


Art.9
L’eventuale assegno personale non pensionabile e non suscettibile di variazioni, attribuito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, al personale comandato che ha optato in favore dell’Amministrazione regionale, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.10
L’indennità di trasferta spettante al personale dell’Amministrazione regionale - comandato in missione fuori dell’ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri - per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonchè per l’eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, è stabilita come appresso, qualunque sia la popolazione dei comuni in cui si compie la missione:
Carriere direttive
1 - Segretario Generale e Ispettore generale capo lire 14.000
2 - Ispettore generale e qualifiche corrispondenti e inferiori lire 10.000
Carriere di concetto
1 - Segretario capo e qualifiche corrispondenti e superiori lire 10.000
2 - Segretario principale e qualifiche corrispondenti e inferiori lire 8.000
Carriere esecutive
- Archivista superiore e qualifiche corrispondenti e inferiori lire 8.000
Carriere del personale ausiliario
- Commesso superiore e qualifiche corrispondenti e inferiori lire 7.000
Personale salariato lire 7.000
La misura dell’indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all’estero.
L’indennità dovuta al personale comandato in missione per l’uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in lire 40 a chilometro.
Restano ferme le altre disposizioni che regolano la attribuzione dell’indennità di trasferta al personale statale.


Art.11
Il personale dipendente dall’Amministrazione regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, a turno.
Le assenze dal servizio, non ricadenti nel congedo straordinario e nell’aspettativa, sono detratte dal congedo ordinario.


Art.12
Il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 28, è sostituito dai seguenti:
«I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno, secondo l’ordine di graduatoria, i posti liberi in organico.
Gli impiegati e i salariati di cui al primo comma, se in possesso del prescritto titolo di studio, potranno contemporaneamente partecipare, oltre che al concorso di idoneità corrispondente alla categoria di appartenenza come avventizio o salariato temporaneo, anche a quello relativo alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto. Analogamente, ai fini del conseguimento della idoneità all’inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, potranno partecipare ai predetti concorsi gli impiegati già in ruolo ed i salariati permanenti.
Nei confronti del personale passato in carriera superiore ai sensi del comma precedente il servizio regionale prestato è valutato secondo le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 11 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, salve le ipotesi non previste dalle stesse disposizioni, nelle quali ipotesi il servizio precedentemente prestato non è valido ai fini della determinazione della qualifica di inquadramento e della progressione in carriera».


Art.13
Il servizio regionale prestato anteriormente all’inquadramento in ruolo del personale di cui alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 28, è valutato, agli effetti della progressione in carriera, secondo il disposto dell’articolo 5, comma primo, della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29. Il servizio stesso è utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza.
L’Amministrazione regionale è tenuta a regolarizzare con le «Casse» amministrate dagli Istituti di previdenza, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, la posizione assicurativa del predetto personale.


Art.14
Al personale già inquadrato nei ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello da inquadrare nei ruoli stessi ai sensi del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 28, per le promozioni a Direttore di sezione, a Primo segretario, a Primo archivista ed a Commesso, nonchè alle qualifiche corrispondenti ed inferiori, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sino all’emanazione delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale.
Ai fini dell’applicazione della norma del precedente comma e per il periodo di validità della norma medesima, sono ulteriormente prorogati i termini previsti dallo art. 8, comma primo, della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.


Art.15
Con effetto dal 1º gennaio 1970, le promozioni a Direttore di divisione, a Segretario principale, ad Archivista capo ed a Commesso capo, nonchè alle qualifiche corrispondenti e superiori, sono conferibili agli impiegati in servizio di ruolo, qualunque sia l’anzianità complessiva di servizio posseduta, soltanto dopo effettivamente trascorsi, a far data dalla decorrenza della promozione alla qualifica inferiore, gli anni di servizio richiesti dalle vigenti disposizioni.
La norma del precedente comma si applica anche ai salariati permanenti per la nomina a Capo operaio ed ad addetto alla sorveglianza sui lavori di pulizia.
Gli impiegati in servizio di ruolo ed i salariati permanenti che, alla data del 31 dicembre 1969, hanno acquisito titolo alla scrutinabilità per la promozione o per la nomina alle qualifiche di cui ai commi che precedono conservano il diritto alla scrutinabilità stessa.
Sino all’entrata in vigore delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale, per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni a Direttore di divisione ed a Primo archivista, nonchè alle qualifiche corrispondenti, si prescinde dai termini annuali previsti dalle vigenti disposizioni.


Art.16
Il testo del primo comma del punto 1) dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell’Amministrazione regionale, da calcolarsi sull’intera retribuzione lorda».


Art.17
Il personale di cui al precedente articolo 13 è iscritto al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Ai fini dell’integrazione del trattamento di quiescenza ed ai fini dell’indennità di anzianità, il predetto personale e l’Amministrazione regionale sono tenuti a versare al «Fondo» - sulla base della retribuzione in godimento all’atto dell’inquadramento in ruolo - i contributi previsti nei punti 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo di servizio riconosciuto utile per il trattamento di quiescenza. L’onere a carico del personale è rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello del servizio riconosciuto.


Art.18
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11182, 11183, 15101, 15102, 15103, 15104, 15106, 15107, 15108, 16101, 16102, 16103, 16104, 16106, 16107, e 16108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA:
In aumento:
Capitolo 20901 lire 315.000.000
Capitolo 21202 lire 51.000.000
Capitolo 21203 lire 281.500.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:
In diminuzione:
Capitolo 11118 lire 92.750.000
Capitolo 15105 lire 45.000.000
Capitolo 16105 lire 82.000.000
Capitolo 17903 lire 250.000.000
In aumento:
Capitolo 11109 lire 29.000.000
Capitolo 11110 lire 2.500.000
Capitolo 11111 lire 200.000
Capitolo 11112 lire 169.000.000
Capitolo 11113 lire 23.500.000
Capitolo 11116 lire 78.000.000
Capitolo 11117 lire 7.000.000
Capitolo 11119 lire 4.000.000
Capitolo 11120 lire 300.000
Capitolo 11121 lire 300.000
Capitolo 11122 lire 99.000.000
Capitolo 11182 lire 51.000.000
Capitolo 11183 lire 281.500.000
Capitolo 15101 lire 75.250.000
Capitolo 15102 lire 5.500.000
Capitolo 15103 lire 33.000.000
Capitolo 15104 lire 4.000.000
Capitolo 15106 lire 4.000.000
Capitolo 15107 lire 200.000
Capitolo 15108 lire 200.000
Capitolo 16101 lire 167.000.000
Capitolo 16102 lire 8.500.000
Capitolo 16103 lire 64.000.000
Capitolo 16104 lire 2.000.000
Capitolo 16106 lire 8.000.000
Capitolo 16107 lire 200.000
Capitolo 16108 lire 100.000
Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per i bilanci degli anni successivi al 1970, non fronteggiate con riduzioni di spese, valutate in annue lire 795.000.000, si farà fronte: per lire 55.000.000, con lo aumento del gettito dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dall’incremento dei redditi tassabili degli stessi dipendenti regionali; per la restante somma di lire 740.000.000 con l’aumento del provento degli interessi attivi sul conto corrente di tesoreria, derivante dall’incremento nominale dei depositi ed effettivo dei tassi.


Art.19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 30 luglio 1970.

Abis