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Legge Regionale 30 luglio 1970, n. 8

Autorizzazione al trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione Regionale per spese in conto capitale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Autorizzazione al trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione Regionale per spese in conto capitale.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Gli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione regionale per spese in conto capitale, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell’esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all’esercizio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 30 luglio 1970.

Abis