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Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 15

Provvidenze in favore degli allevatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l’importo delle quote dovute per capitale, interessi e spese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27.

Art.2
Alla minore entrata derivante dall’applicazione della presente legge, prevista in lire 22.131.724, sarà fatto fronte mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento del capitolo 21101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.

Abis