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Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 16

Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 16
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di consolidare in Sardegna la coltura delle barbabietole da zucchero l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche per gli anni dal 1970 al 1974 compreso, a favore dei bieticoltori singoli o associati, le provvidenze previste dal primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1965, n. 3, eccettuati i premi di buona e conveniente coltivazione.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per il diserbo chimico della coltura.


Art.2
Le provvidenze di cui al primo comma dell’articolo precedente sono erogate nelle misure e con le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 1965, n. 3.

Art.3
I contributi di cui al secondo comma dell’articolo 1 sono concessi sino alla misura massima dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Gli eventuali contributi concessi dallo Stato, per lo stesso titolo, saranno integrati fino alla misura massima stabilita dalla presente legge.


Art.4
L’Ente di sviluppo, in collaborazione con le organizzazioni dei bieticoltori che operano nazionalmente, dovrà provvedere alla organizzazione del diserbo chimico, in base alle direttive tecniche impartite dall’Osservatorio fitopatologico e dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura territorialmente competente, ai quali è demandato, inoltre, il compito di accertare l’esecuzione delle operazioni di diserbo.

Art.5
I contributi per il diserbo saranno liquidati con decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, sulla base degli elenchi forniti dall’Ente di sviluppo e vistati dall’Osservatorio fitopatologico e dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura territorialmente competente.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente di sviluppo, sulla base dei programmi di intervento per il diserbo, una anticipazione pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.


Art.6
Il pagamento dei contributi ai singoli bieticoltori sarà effettuato tramite l’Ente di sviluppo il quale in questa sede fungerà da cassiere dell’Amministrazione regionale.

Art.7
Gli zuccherifici e l’Ente di sviluppo, nella applicazione della presente legge, dovranno operare con la collaborazione delle organizzazioni dei bieticoltori razionalmente riconosciute.

Art.8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo 26684 bis “Contributi per il diserbo chimico delle bietole”.
A favore del predetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di lire 110.000.000.


Art.9
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 16612 - 25.000.000
Cap. 27901 - 40.000.000
In aumento:
Cap. 16647 + 25.000.000
Cap. 26683 + 25.000.000
Cap. 26684 + 15.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16647, 26683, 26684 e 26684 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.

Abis