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Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 17

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attività cooperativistica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: “Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all’uopo stanziate a carico del bilancio della Regione, nella rubrica dell’assessorato competente in materia di cooperazione”.

Art.2
L’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: “Le sovvenzioni ed i contributi di cui all’articolo 4 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, e sentito il parere di una Commissione composta da:
1) l’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato, che la presiede;
2) l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste o un suo delegato;
3) l’Assessore regionale al lavoro o un suo delegato;
4) l’Assessore regionale all’Industria e Commercio o un suo delegato;
5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute”.


Art.3
L’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: “La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cooperazione”.

Art.4
L’articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è sostituito dal seguente: “I contributi e le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore regionale competente in materia di cooperazione.
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di cooperazione, adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con proprio decreto, la revoca della sovvenzione o contributo.”


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.

Abis