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Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 18

Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e in attuazione degli articoli 3, lettera o), e 5, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, agli artigiani residenti ed operanti in Sardegna è corrisposto un assegno annuo di lire 40.000, ad iniziare dal 1º gennaio 1970, per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare.
Per il 1970, gli artigiani aventi diritto all’assegno di cui alla presente legge sono quelli che alla data del 31 dicembre 1969 risultano iscritti da almeno tre mesi negli Albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Non hanno diritto all’assegno di cui al primo comma del presente articolo gli artigiani il cui reddito netto annuo accertato ai fini dell’imposta complementare superi le lire 900.000.


Art.2
Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, sia agli effetti dell’accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art.3
Non spettano gli assegni per i familiari iscritti come coadiuvanti presso le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire gli assegni per i minori.


Art.4
Per l’attuazione della presente legge l’Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente di diritto pubblico che abbia una organizzazione adeguata per svolgere il servizio della erogazione degli assegni.
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l’accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico, e per il pagamento degli assegni, che verrà effettuato a semestri posticipati.


Art.5
Per la corresponsione dell’assegno deve essere presentata dagli aventi diritto regolare domanda - indirizzata all’Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale - all’ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni, corredata dalla seguente documentazione:
1) certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
3) certificato rilasciato dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio oppure duplicato o fotocopia della cartella esattoriale attestanti l’esistenza della condizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 1;
4) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio attestante l’esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l’esistenza di familiari a carico.
I documenti di cui ai punti 1) e 4), qualora non presentati unitamente alla domanda, sono richiesti d’ufficio dall’Ente di cui all’articolo 4.


Art.6
In riferimento ai punti 1) e 4) dell’articolo precedente, entro il 30 novembre di ogni anno, le Camere di commercio e le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, competenti per territorio, comunicheranno all’Ente di cui all’articolo 4 le variazioni intervenute nella situazione degli aventi diritto all’assegno di cui allo articolo 1.
Gli aventi diritto all’assegno, il cui reddito accertato ai fini dell’ultimo comma dell’articolo 1 subisca variazioni in aumento tali da superare la misura prevista, dovranno darne immediata comunicazione all’Ente di cui all’articolo 4.


Art.7
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell’assegno di cui all’articolo 1 da parte dell’Ente di cui all’articolo 4, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all’Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale, che decide sentita la Commissione competente di cui al successivo articolo 8.

Art.8
Per ciascuna provincia è nominata, con decreto dell’Assessore regionale al lavoro e previdenza sociale, una Commissione provinciale composta da:
a) il Presidente della Commissione provinciale per lo artigianato, che la presiede;
b) un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale, che funge da segretario;
c) il Presidente della Cassa mutua provinciale per gli artigiani;
d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria;
e) un rappresentante dell’ente al quale verrà affidata l’erogazione degli assegni.


Art.9
Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art.10
Per l’attuazione della presente legge sarà emanato un apposito regolamento entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art.11
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 15403 - Compensi all’ente pubblico incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni familiari agli artigiani.
Cap. 15412 - Assegno agli artigiani, per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare.
A favore dei suddetti capitoli sono stornate rispettivamente le somme di lire 50.000.000 e di lire 1.800.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.
A favore del capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 1.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 15403 e 15412 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.

Abis