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Legge Regionale 11 agosto 1970, n. 19

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente norme per la concessione di contributi in conto capitale, di prestiti agevolati e di garanzie sussidiarie alle imprese individuali, alle cooperative ed ai consorzi artigiani.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è sostituito dal seguente:
“I contributi per investimento ed iniziative il cui costo globale non superi i 5.000.000 di lire verranno concessi ed erogati tramite le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per l’istruttoria. Le Camere provvedono alla concessione dei contributi su conforme parere della Commissione provinciale dell’artigianato di cui all’articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860; qualora non si verifichi la conformità dei pareri la decisione è demandata all’Assessore regionale competente in materia di artigianato”.


Art.2
L’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è sostituito dal seguente:
“In relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 8, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di artigianato, dispone con proprio decreto la ripartizione parziale dei fondi disponibili tra le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sardegna.
Le somme così ripartite sono assegnate ai predetti enti che le gestiscono e ne danno il rendiconto annuale all’Assessorato regionale competente entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Con le stesse modalità di cui al primo comma, e sulla base di documentate esigenze, possono essere ridotte o incrementate le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente.
All’Assessore regionale competente in materia di artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull’attività svolta in attuazione della presente legge dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sull’adempimento, da parte dei beneficiari dei contributi, degli obblighi e delle condizioni cui sarà subordinata la concessione dei contributi”.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 11 agosto 1970.

Abis