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Legge Regionale 26 agosto 1970, n. 21

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15 recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, già modificata con la legge regionale 29 gennaio 1969, n. 8, è ulteriormente così modificato: “Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865 milioni, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964, la spesa di lire 1.000.000.000 all’anno per gli esercizi dal 1965 al 1983, fatta eccezione per quelli relativi al 1968 per il quale è autorizzata una spesa di lire 1.400.000.000 e al 1970 per il quale lo stanziamento è portato a lire 2.500.000.000”.

Art.2
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazione in aumento
Cap. 10104 + L. 1.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 27901 - L. 500.000.000
Variazione in aumento
Cap. 24512 + L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 26 agosto 1970.

Abis