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Legge Regionale 27 agosto 1970, n. 25

Rendiconto generale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione per l’esercizio finanziario 1960.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1960)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1960, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata,
in L. 309.124.700
delle quali furono riscosse L. 303.037.720
e rimasero da riscuotere L. 6.086.980


Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie dell’Azienda predetta, accertate nell’esercizio finanziario 1960, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,
in L. 308.422.999
delle quali furono pagate L. 245.269.600
e rimasero da pagare L. 63.153.399


Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1960 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate L. 299.124.700
Spese L. 288.422.999
Avanzo effettivo L. 10.701.701
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate L. 0
Spese L. 10.000.000
L. 10.000.000
ENTRATE E SPESE CHE SI COMPENSANO
Entrate L. 10.000.000
Spese L. 10.000.000
Avanzo per entrate e spese che si compensano L. 0
OPERAZIONI PER CONTO TERZI
Entrate L. 0
Spese L. 0
Avanzo per operazioni per conto terzi L. 0
RIEPILOGO GENERALE
Entrate L. 309.124.700
Spese L. 308.422.999
Avanzo finale L. 701.701


Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1959 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata,
in L. 4.226.706
delle quali furono riscosse L. 3.336.232
e rimasero da riscuotere L. 890.474


Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1959 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa,
in L. 186.618.103
delle quali furono pagate L. 43.069.187
e rimasero da pagare L. 143.548.916


Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza dell’esercizio finanziario 1960 (art. 1) L. 6.086.980
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L. 890.474
Somme riscosse rimaste da versare L. 000.000
Residui attivi al 31 dicembre 1960 L. 6.977.454


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1960 (art. 2) L. 63.153.399
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi finanziari precedenti (art. 5) L. 143.548.916
Residui passivi al 31 dicembre 1960 L. 206.702.315


Art.8
E’ accertato nella somma di lire 701.701 l’avanzo finanziario dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione per l’esercizio finanziario 1960, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Avanzo finanziario al 1º gennaio 1960: L. 37.341.011
Entrate dell’esercizio finanziario 1960: L. 309.124.700
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi
finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1960: L. 186.618.103
Accertati al 31 dicembre 1960: L. 186.618.103 L. 000.000.000
Totale delle attività: L. 346.465.711
PASSIVITA’
Spese per l’esercizio finanziario 1960: L. 308.422.999
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi
finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1960: L. 4.226.706
Accertati al 31 dicembre 1960: L. 4.226.706 L. 000.000.000
Totale delle passività: L. 308.422.999
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1960: L. 38.042.712
Totale a pareggio delle attività: L. 346.465.711
All’impiego dell’avanzo finanziario dell’esercizio 1960, accertato in lire 701.701, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’Azienda medesima per l’anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 27 agosto 1970.

Masia