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Legge Regionale 1 settembre 1970, n. 26

Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1960.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1960)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1960, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell’entrata,
in L. 21.397.477.121
delle quali furono riscosse L. 13.036.741.330
e rimasero da riscuotere L. 8.360.735.791


Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1960, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,
in L. 21.379.112.048
delle quali furono pagate L. 11.574.570.482
e rimasero da pagare L. 9.804.541.566


Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1960 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate L. 20.952.762.475
Spese L. 18.174.439.837
Avanzo effettivo L. 2.778.322.638
ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali
Entrate L. 444.714.646
Spese L. 3.204.672.211
Disavanzo per movimento di capitali L. 2.759.957.565
RIEPILOGO GENERALE
Entrate L. 21.397.477.121
Spese L. 21.379.112.048
Avanzo finale L. 18.365.073


ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1959 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata,
in L. 20.493.089.495
delle quali furono riscosse L. 5.469.302.515
e rimasero da riscuotere L. 15.023.786.980


Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1959 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa,
in L. 31.939.836.598
delle quali furono pagate L. 9.640.424.069
e rimasero da pagare L. 22.299.412.529


RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960)
Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate
per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1960 (art. 1) L. 8.360.735.791
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L. 15.023.786.980
Somme riscosse rimaste da versare L. 75.309.107
Residui attivi al 31 dicembre 1960 L. 23.459.831.878


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria
dell’esercizio finanziario 1960 (art. 2) L. 9.804.541.566
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti
(art. 5) L. 22.299.412.529
Residui passivi al 31 dicembre 1960 L. 32.103.954.095


SITUAZIONE FINANZIARIA
Art.8
E’ accertato nella somma di lire 116.009.036,17 l’avanzo finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 1960, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1960: L. 21.397.477.121
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi
finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1960: L. 20.490.635.730
Accertati al 31 dicembre 1960: L. 20.493.089.495 L. 2.453.765.
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi
finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1960: L. 32.035.026.796
Accertati al 31 dicembre 1960: L. 31.939.836.598 L. 95.190.198.
Aumenti per rettificazioni e più esatti accertamenti
conseguiti sull’arrotondamento del fondo di cassa: L. 0,17.
Totale delle attività: L. 21.495.121.084,17
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1960: L. 5.463.181.392.
Totale a pareggio delle passività: L. 26.958.302.476,17
PASSIVITA’
Disavanzo finanziario al 1º gennaio 1960: L. 5.579.190.428,17
Spese dell’esercizio finanziario 1960: L. 21.379.112.048
Totale delle passività: L. 26.958.302.476,17
All’impiego dell’avanzo finanziario dell’esercizio 1960, accertato in lire 116.009.036,17, si provvede con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1959.


DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.9
E’ approvata l’eccedenza d’impegni di lire 1 risultata in sede di consuntivo sulla competenza del capitolo 197 “Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui di cui all’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, modificato dall’articolo 5 della legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6 (LL.RR 7 febbraio 1952, n. 4 e 27 dicembre 1952, n. 30)“ dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1960.

Art.10
All’approvazione del rendiconto generale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione per l’esercizio finanziario 1960 si provvederà con apposita legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 1 settembre 1970

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