Legge Regionale 3 settembre 1970, n. 30
Realizzazione di un programma di interventi a sostegno dell’occupazione mediante la contrazione di uno o più mutui per un importo massimo di lire 20.000.000.000.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui sopra.
Art.2
Gli importi relativi sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a partire dall’anno successivo alla contrazione dei singoli mutui.
Art.3
Art.4
lire 6.000.000.000 - per opere di forestazione in tutta la Isola, ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;
lire 5.000.000.000 - per l’attuazione ed il completamento di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;
lire 4.000.000.000 - per il potenziamento delle strutture ospedaliere ai sensi della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, e della legge regionale 13 maggio 1951, n. 8;
5.000.000.000 - per l’attuazione di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni.
Art.5
“41612 - Ricavo dei mutui contratti per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale lire 20.000.000.000
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno finanziario sono introdotte le seguenti variazioni:
- Cap. 16646 + L. 5.000.000.000
- Cap. 21504 + L. 1.630.000.000
- Cap. 23503 + L. 425.000.000
- Cap. 25322 + L. 4.000.000.000
- Cap. 25502 + L. 1.440.000.000
- Cap. 26504 + L. 315.000.000
- Cap. 26506 + L. 1.190.000.000
- Cap. 26655 + L. 1.000.000.000
- Cap. 26702 + L. 5.000.000.000
Art.6
“16160 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui stessi”.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 500.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese derivanti dall’attuazione del secondo comma dell’articolo 1 e dall’attuazione dell’art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 16160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 3 settembre 1970.
Masia