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Legge Regionale 15 aprile 1971, n. 2

Modifica alla legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, recante agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto e per l’attuazione di complessi di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti d’intesa con le parti interessate, un Commissario per l’amministrazione straordinaria dell’autoservizio urbano di Sassari per la durata massima di giorni 180.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese per gli oneri e l’eventuale disavanzo di gestione che si produrranno nel periodo anzidetto entro il limite massimo di lire 40.000.000, somma che non potrà in ogni caso essere destinata al pagamento di passività riguardanti la precedente gestione.


Art.2
Sono riaperti, fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall’articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

Art.3
All’articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9 è aggiunto il comma seguente:
“E’ da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alla precedente lettera a), ogni insieme di opere comunque rivolte al conseguimento di finalità di interesse locale, riconosciuto tale, con effetto costitutivo, nei modi e con le forme di cui al terzo comma del successivo articolo 7. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare la efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie e di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette“.


Art.4
L’articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:
“La concessione dei benefici è fatta mediante la corresponsione di contributi annuali, nel limite massimo di cui alle ripartizioni previste nel successivo articolo 6, in misura non superiore al 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi, compresi gli interessi e lo scarto cartelle degli eventuali mutui.
All’atto della concessione dei benefici può essere disposta l’erogazione, in unica soluzione, delle annualità dei contributi assegnati ai Comuni ed alle Province ai sensi del successivo articolo 6, che siano già maturate alla data della concessione medesima“.


Art.5
Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Gli oneri inerenti alla concessione delle garanzie faranno carico all’apposito capitolo di cui al successivo articolo 11. L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità del capitolo“.


Art.6
L’articolo 7 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate dagli enti interessati, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o di trasporti cui è demandata, in base al criterio della competenza prevalente, l’istruttoria e l’approvazione dei progetti.
Per gli interventi di cui al precedente articolo 2 dovranno essere allegate alla domanda copia delle deliberazioni, divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
Per la concessione dei benefici di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, i Comuni interessati dovranno presentare un programma di massima con l’indicazione delle opere da eseguire e dei relativi importi, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e su conforme deliberazione della Giunta medesima. Con l’approvazione del predetto programma, le opere ivi indicate sono riconosciute costituenti complesso organico di opere pubbliche“.


Art.7
L’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:
“I benefici di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato su proposta dell’Assessore competente. Il decreto determina le modalità di erogazione del contributo.
I contributi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono concessi sulla base di progetti esecutivi, approvati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici. Detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera, a tutti gli effetti di legge.
I contributi di cui sopra possono essere concessi anche per la realizzazione di singole opere, di aggruppamenti di queste, ovvero di lotti funzionali delle stesse, purchè, per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 1, lettera a), della presente legge, risultino comprese nel programma approvato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 7.
Ove gli enti interessati provvedano alla spesa occorrente mediante l’accensione di mutui, il contributo sarà corrisposto dall’Amministrazione regionale direttamente all’istituto mutuante al quale pertanto esso si intende ceduto“.


Art.8
L’articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Per l’attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge saranno istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967 e in quello dei bilanci per gli anni successivi, distinti capitoli per la concessione dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie previste dagli articoli medesimi.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore competente in materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, provvederà, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla determinazione delle somme da destinare alla prestazione delle garanzie“.


Art.9
Il sesto e settimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, sono abrogati.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971.

Art.11
Alla spesa di lire 40.000.000 derivante dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sarà istituito a tal fine apposito capitolo con lo stanziamento di lire 40.000.000.


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Roma, li 15 aprile 1971.

Giagu de Martini