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Legge Regionale 27 aprile 1971, n. 3

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1971
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1971, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
E’ approvato in lire 96.631.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1971.

Art.3
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1971, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente
legge (tabella B).


Art.4
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art.5
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.11
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell’entrata, dell’importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore agli enti locali di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21140 dello stato di previsione dell’entrata, dell’importo dei rimborsi delle quote non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni erogati sul predetto capitolo di spesa.

Art.14
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai capitoli 26620 e 26690 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21130 dello stato di previsione dell’entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966 - 1970, assegnata alla Regione.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui predetti capitoli 26620 e 26690 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione.


Art.15
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell’entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art.16
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti ai termini del precedente articolo 6, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art.17
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1971.

Art.18
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1971, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 8 dello Statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 1.000.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dello articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 27 aprile 1971.

Giagu de Martini