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Legge Regionale 7 luglio 1971, n. 18

Norme relative all’organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste nonchè alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, sono confermate le attribuzioni e l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, passati alle dipendenze della Regione Sarda ai sensi dello articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art.2
Sono istituiti in Oristano l’Ispettorato dipartimentale dell’agricoltura e l’Ispettorato ripartimentale delle foreste, le cui circoscrizioni territoriali comprendono i seguenti comuni:
1 - Abbasanta
2 - Aidomaggiore
3 - Albagiara
4 - Ales
5 - Allai
6 - Arborea
7 - Ardauli
8 - Assolo
9 - Asuni
10 - Baradili
11 - Baratili S. Pietro
12 - Baressa
13 - Bauladu
14 - Bidonì
15 - Bonarcado
16 - Boroneddu
17 - Busachi
18 - Cabras
19 - Fordongianus
20 - Ghilarza
21 - Gonnoscodina
22 - Gonnosnò
23 - Gonnostramatza
24 - Marrubiu
25 - Masullas
26 - Milis
27 - Mogorella
28 - Mogoro
29 - Morgongiori
30 - Narbolia
31 - Neoneli
32 - Norbello
33 - Nughedu S. Vittoria
34 - Nurachi
35 - Nureci
36 - Ollastra Simaxis
37 - Oristano
38 - Palmas Arborea
39 - Pau
40 - Paulilatino
41 - Pompu
42 - Riola Sardo
43 - Ruinas
44 - Samugheo
45 - S. Nicolò Arcidano
46 - Santa Giusta
47 - S. Antonio Ruinas
48 - S. Vero Milis
49 - Santulussurgiu
50 - Sedilo
51 - Seneghe
52 - Senis
53 - Siamaggiore
54 - Siamanna - Siapiccia
55 - Simala
56 - Simaxis
57 - Sini
58 - Siris
59 - Solarussa
60 - Sorradile
61 - Tadasuni
62 - Terralba
63 - Tramatza
64 - Ula Tirso
65 - Uras
66 - Usellus
67 - Villanovatruschedu
68 - Villaurbana
69 - Villaverde
70 - Zeddiani
71 - Zerfaliu


Art.3
Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura di Cagliari, Nuoro e Sassari assumono la denominazione di Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura.
Le circoscrizioni territoriali dell’Ispettorato dipartimentale dell’agricoltura e dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari sono variate in armonia all’istituzione degli Ispettorati di Oristano, prevista dal precedente articolo 2.


Art.4
Sono istituiti i ruoli degli impiegati e la pianta organica dei salariati permanenti degli uffici e dei servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste.
Essi si suddividono in:
- ruolo tecnico dell’agricoltura, che comprende personale delle carriere direttiva e di concetto;
- ruolo tecnico delle foreste, che comprende personale delle carriere direttiva e di concetto;
- ruolo amministrativo, che comprende personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;
- ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, che comprende personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria;
- ruolo tecnico della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi;
- pianta organica dei salariati permanenti, che comprende capi operai ed operai di 1a, 2a e 3a categoria.
Le tabelle annesse alla presente legge determinano lo organico di ciascun ruolo e la pianta organica dei salariati permanenti.


Art.5
Al personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste si applicano le vigenti norme concernenti gli impiegati e i salariati dell’Amministrazione regionale, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Allo stesso personale, fatta eccezione per quello incluso nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, sono estese le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge
regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Ai capi degli Ispettorati dell’agricoltura e delle foreste si applicano le disposizioni del quarto comma dell’articolo 8 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Per la progressione in carriera ed il collocamento a riposo del personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano, in quanto compatibili, le norme per il corrispondente personale statale vigenti al 31 maggio 1970.
Ai fini del trattamento economico, i sottufficiali e le guardie forestali sono equiparati rispettivamente al personale esecutivo ed ausiliario, che riveste la qualifica specificata nella seguente tabella di raffronto:
a) Sottufficiali
Maresciallo maggiore

archivista capo
Maresciallo capo

primo archivista
Maresciallo ordinario

archivista
Brigadiere

applicato
Vice Brigadiere

applicato aggiunto
b) Guardie
- guardia scelta

commesso superiore
- guardia in serv. Conti

commesso capo
- guardia di 2a rafferma

commesso
- guardia di 1a rafferma

usciere capo
- guardia di prima nom.

usciere
- allievo guardia

inserviente
Ai sottufficiali ed alle guardie forestali cui venga conservata o attribuita dai competenti organi la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, spettano esclusivamente le indennità, ordinarie e speciali, di pubblica sicurezza previste dalle leggi statali per il corpo forestale dello Stato.
In tali casi non competono allo stesso personale i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e l’indennità di cui alla legge regionale 5 maggio 1969, n. 18.


Art.6
Il Consiglio di amministrazione per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste è quello previsto dall’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrato:
a) dai Capi degli Ispettorati agrari;
b) dai Capi degli Ispettorati forestali;
c) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo e da un unico rappresentante del personale per la carriera ausiliaria del ruolo amministrativo e tecnico;
d) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico dell’agricoltura;
e) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico delle foreste;
f) da un rappresentante del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;
g) da un rappresentante del personale salariato permanente.
I componenti di cui alle lettere a) e b), in caso di assenza o di impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.
I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte del personale interessato.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione non partecipano:
1) i componenti di cui alla lettera a), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali;
2) i componenti di cui alla lettera b), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale del ruolo tecnico agrario;
3) i componenti di cui alla lettera c), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnici dell’agricoltura e delle foreste, nonché del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;
4) i componenti di cui alla lettera d), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali, nonchè il personale salariato;
5) i componenti di cui alle lettere e) ed f), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, e tecnico agrario, nonché il personale salariato;
6) il componente di cui alla lettera g), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico agrario, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nelle quali vengono trattati argomenti che interessano la generalità del personale, per le categorie c), d) ed e) partecipa solamente il rappresentante più votato di ciascuna delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.


Art.7
La Commissione di disciplina per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste è quella costituita a norma dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art.8
Il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste è iscritto al fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art.9
I posti delle tabelle organiche allegate alla presente legge possono essere ricoperti esclusivamente attraverso pubblici concorsi.
I pubblici concorsi per l’assunzione del personale nel ruolo tecnico delle foreste e nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali sono indetti ed espletati, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione statale e con le Università degli studi le convenzioni relative ai corsi di specializzazione del personale forestale.
Per l’assunzione ai posti di sottufficiali nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è richiesta alle guardie scelte ed alle guardie forestali la frequenza con profitto dei corsi previsti nel precedente comma.


NORME TRANSITORIE
Art.10
Il personale dello Stato che dalla data del 15 marzo 1971 presta servizio, in posizione di comando, presso gli uffici e servizi di cui al precedente articolo 1, può chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.
L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio nei ruoli regionali previsti nell’articolo 4 della presente legge sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima. Gli inquadramenti hanno effetto dal 16 marzo 1971.
I comandati che si avvalgono di detta facoltà, e nei confronti dei quali l’Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, passano alle dipendenze della Regione come appresso:
- se impiegati di ruolo, sono assunti nei ruoli allegati alla presente legge con la qualifica rivestita al 31 maggio 1970 e con l’anzianità posseduta alla data di assunzione nei ruoli medesimi; tuttavia, qualora rivestano qualifica non prevista nelle tabelle allegate alla presente legge, sono inquadrati in carriera e qualifica corrispondente a quella di appartenenza nell’Amministrazione statale;
- se salariati permanenti, sono assunti nella pianta organica allegata alla presente legge nella stessa categoria di appartenenza nell’Amministrazione statale alla data del 31 maggio 1970, e con l’anzianità posseduta alla data di assunzione nella pianta organica medesima.
Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All’uopo dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.
Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma del presente articolo e quello nei cui confronti l’Amministrazione regionale non si pronuncia affermativamente può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza rispettivamente del termine stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo.
Limitatamente alla prima attuazione della presente legge, il personale inquadrato ai sensi dei precedenti comma è ammesso agli scrutini di promozione con l’applicazione nei confronti del personale diverso da quello inquadrato nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, delle norme di cui all’articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, anche per gli avanzamenti nelle qualifiche superiori a quelle indicate nelle stesse norme. A tali fini, l’anzianità di servizio riconosciuta all’atto dell’inquadramento è valida come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive. Le promozioni di cui al presente comma hanno decorrenza dal 16 marzo 1971.


Art.11
I sottufficiali e le guardie scelte del corpo forestale dello Stato che prestano servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente articolo 1 alla data del 15 marzo 1971, se dichiarati inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nello adempimento del servizio stesso, possono chiedere di passare rispettivamente nella carriera esecutiva ed ausiliaria, fino al termine di sei mesi dal collocamento a riposo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1971.
Detto personale viene collocato, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo di cui alla presente legge con l’anzianità posseduta e con la qualifica corrispondente a quella rivestita al 31 maggio 1970, secondo la tabella di raffronto di cui al precedente articolo 5.
I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.


Art.12
L’Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale della data del decreto di cui al precedente articolo 10.
Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi fra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.


Art.13
Il personale che passa alle dipendenze della Regione, ai sensi del precedente articolo 10, è iscritto al fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Con successiva legge sarà regolamentato il rapporto di questo personale nei confronti del fondo medesimo.


Art.14
E’ riaperto, per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi previsto dal secondo comma dell’articolo 16 della legge regionale 28 maggio 1969, n. 27, concernente la facoltà di opzione a favore dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna del personale statale in servizio in posizione di comando presso l’Istituto medesimo.

Art.15
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 è istituito il seguente capitolo:
Cap. 16120 - Spese per la partecipazione del personale forestale a corsi di specializzazione istituiti dall’Amministrazione statale o da Università degli studi.


Art.16
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11122, 11133, 11138, 11183, 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115, 16116, 16120, 16123, 16124, 16125 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La denominazione dei seguenti capitoli del citato stato di previsione è così modificata:
Cap. 16109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi o trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza agli impiegati in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici; indennità integrativa speciale giornaliera ed indennità di rischio al personale ausiliario in servizio presso gli stessi uffici. Indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compensi annui per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie ai sottufficiali ed alle guardie forestali (spesa obbligatoria).
Cap. 16110 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai salariati in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste e il Commissario regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).
Cap. 16111 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).
Cap. 16112 - Compenso per lavoro straordinario ai salariati in servizio presso gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).
Cap. 16114 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato
regionale per gli usi civici, per missioni in territorio nazionale.
Cap. 16115 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici, per missioni all’estero.
Cap. 16116 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato per gli usi civici, per trasferimenti in territorio nazionale.
Cap. 16123 - Spese per funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.
Cap. 16124 - Spese per l’acquisto di mobili e suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.
Cap. 16125 - Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici, occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 21203 + 297.500.000
SPESA
In diminuzione
Cap. 16110 - 265.000.000
Cap. 17904 -698.750.000
In aumento
Cap. 11122 + 392.000.000
Cap. 11133 + 5.000.000
Cap. 11138 + 1.000.000
Cap. 11183 + 297.500.000
Cap. 16109 + 546.500.000
Cap. 16111 + 3.500.000
Cap. 16112 + 250.000
Cap. 16114 + 8.000.000
Cap. 16115 + 500.000
Cap. 16116 + 1.000.000
Cap. 16120 + 1.000.000
Cap. 16123 + 3.000.000
Cap. 16124 + 1.000.000
Cap. 16125 + 1.000.000
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1971 valutate in lire 140.000.000 si farà fronte per lire 70.000.000 con l’aumento del gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi e per lire 70.000.000 con l’aumento del gettito delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.


Art.17
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 luglio 1971.

Giagu de Martini