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Legge Regionale 24 agosto 1971, n. 23

Agevolazioni ai comuni, alle province e loro consorzi per l’attuazione di complessi di opere pubbliche e per l’assunzione diretta di pubblici servizi. Norme aggiuntive alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9. Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971 - 1975 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono:
a) realizzare complessi organici di opere pubbliche, attuare interventi a favore dell’edilizia economica e popolare e relative opere di urbanizzazione;
b) acquisire le aree necessarie per l’attuazione di quanto previsto al punto a).
Per i comuni della provincia di Nuoro il limite di popolazione è portato a 7.000 abitanti.
La popolazione dei comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall’Istituto Centrale di statistica al 31 dicembre 1970.
E’ da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), ogni insieme di opere comunque rivolto al conseguimento di finalità di interesse locale, deliberato dai rispettivi consigli comunali. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare l’efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette.


Art.2
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971 - 1975 a favore delle province per la sistemazione delle strade provinciali nonché delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e per la realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

Art.3
Le sovvenzioni di cui alla presente legge potranno essere utilizzate dai comuni o dalle province, singoli o riuniti in consorzio, per procedere all’assunzione diretta di pubblici servizi, ivi compresi quelli di trasporto, urbani ed extraurbani, secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del regolamento approvato con il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.
Le sovvenzioni possono essere altresì utilizzate per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, nonchè per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.
Le sovvenzioni per l’assunzione diretta di pubblici servizi, compresi quelli di trasporto urbani ed extraurbani, possono essere utilizzate dai comuni, dalle province o da consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati, per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.
Per gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate in copia le deliberazioni divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.


Art.4
Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

Art.5
Le sovvenzioni annue ai comuni e alle province sono assegnate nella misura stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art.6
Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi consigli provinciali o comunali.
Il programma, nell’ambito del quinquennio, è suscettibile di variazioni introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi.
Il programma e le eventuali variazioni debbono essere comunicati all’Assessore regionale ai lavori pubblici.


Art.7
All’approvazione tecnica dei progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi da essi costituiti, provvederanno - fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato - le competenti Sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali avvalendosi dei propri uffici tecnici, di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.
Con identica procedura sono approvate tutte le varianti ai progetti anche se non comportano aumenti di spesa. I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni e delle province, di importo superiore a lire 100.000.000, debbono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico regionale di lavori pubblici, istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
Il parere di cui al precedente comma è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un’opera la cui spesa complessiva si preveda superiore al limite suindicato, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.
Non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l’esecuzione delle opere quando l’importo di essi non superi il quinto del preventivo.
L’approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge e di quelle previste dagli articoli 3, 4 e 13 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.


Art.8
Le sovvenzioni stabilite nell’allegata tabella sono erogate annualmente agli enti locali interessati entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge - con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
Le somme così erogate costituiscono deposito con vincolo di destinazione specifica a sensi dell’articolo 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 197.
Gli interessi maturati sui depositi di cui al precedente comma e le eventuali economie realizzate nell’esecuzione delle opere si intendono attribuiti all’ente locale, che potrà utilizzarli previa modifica od integrazione del programma di cui all’articolo 6 della presente legge.
Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni e le province beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge possono contrarre, con istituti autorizzati all’esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge come quote di ammortamento dei predetti mutui.
Per l’assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.


Art.9
L’ammontare della spesa per l’esecuzione delle opere ammesse a finanziamento ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge è comprensivo di un compenso forfetario per spese generali di progettazione, direzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori.
L’importo corrispondente a detto compenso, da computarsi sull’importo lordo dei lavori progettati e da comprendersi fra le somme a disposizione dei singoli progetti, sarà direttamente gestito con vincolo di destinazione dall’ente locale interessato ed è stabilito nella seguente misura:
- 8,50 per cento per i progetti sino a lire 50.000.000;
- 8,00 per cento per i progetti oltre a lire 50.000.000 e sino a lire 100.000.000;
- 7,50 per cento per i progetti oltre lire 100.000.000 e sino a Lire 200.000.000;
- 6,50 per cento per i progetti oltre lire 200.000.000 e sino a Lire 300.000.000;
- 5,50 per cento per i progetti oltre lire 300.000.000 e sino a lire 500.000.000;
- 5,00 per cento per i progetti da lire 500.000.000 a lire 1.000 milioni;
- 4,00 per cento per i progetti oltre lire 1.000 milioni.
Una aliquota pari ad un quinto del compenso concesso rimane vincolata presso il tesoriere dell’ente locale sino all’approvazione degli atti di collaudo.


Art.10
Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.
La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.
Il collaudo delle opere è effettuato a cura dell’Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.
E’ in facoltà dell’Assessorato regionale competente di disporre eventuali accertamenti in corso d’opera, circa la corretta esecuzione dei lavori.


Art.11
Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui all’articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, assicurando ai lavoratori occupati i salari contrattuali.

Art.12
Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e qualora l’Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni e delle province debbono riportare il parere del Genio Civile, competente per territorio, se il loro importo superi:
a) Lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;
b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
c) lire 25.000.000, quando si tratti di province o di comuni capoluoghi di provincia.


Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l’Assessore regionale al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l’istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 i distinti capitoli per l’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Con lo stesso procedimento è autorizzato il trasferimento ai distinti capitoli di cui al comma precedente, istituiti nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1971, delle somme autorizzate per l’esercizio stesso a far capo ai capitoli 26525 ter, 26525 quater, 26540 e 26541 istituiti con i provvedimenti conseguenti all’attuazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate.
In aggiunta alle somme di cui al comma precedente e col medesimo procedimento, è autorizzata l’eliminazione dal conto dei residui dei capitoli 26525 ter e 26525 quater degli importi in precedenza stanziati a termini dell’articolo 11, della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnati, nonchè la reiscrizione degli importi stessi nella competenza dell’esercizio finanziario 1971, in conto dei capitoli di cui al primo comma del presente articolo.


Art.14
Per la concessione ai comuni, singoli o riuniti in consorzio, delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:
lire 6.929.274.733 per l’esercizio 1971
lire 3.184.426.141 per l’esercizio 1972
lire 3.184.426.141 per l’esercizio 1973
lire 3.184.426.141 per l’esercizio 1974
lire 3.184.426.141 per l’esercizio 1975.
Per la concessione alle province, singole o riunite in consorzi tra loro e con comuni, delle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:
lire 3.261.655.608 per l’esercizio 1971
lire 1.663.690.087 per l’esercizio 1972
lire 1.663.690.087 per l’esercizio 1973
lire 1.663.690.087 per l’esercizio 1974
lire 1.663.690.087 per l’esercizio 1975.
Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 1971 rispetto a quelle autorizzate per lo stesso esercizio con il primo e secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e con i provvedimenti conseguenti all’attuazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate, determinate in lire 2.152.926.946 si fa fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970. Nello stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale competente in materia di bilancio, confluirà detta somma di lire 2.152.926.946, al fine dell’adeguamento dei capitoli istituiti col procedimento di cui al precedente articolo 13.
Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 rispetto a quelle autorizzate per gli stessi esercizi con il primo e secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.900 per ciascun esercizio finanziario dal 1972, al 1975, si fa fronte per lire 715.000.000 mediante annullamento degli stanziamenti dei capitoli 21504, 21505, 23503, 24503, 25502, 25503, 26504, 26506, 26518 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e per lire 1.577.626.900 con l’aumento del gettito delle imposte di fabbricazione.


Art.15
Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2, fatta eccezione per le norme relative all’amministrazione straordinaria dell’autoservizio urbano di Sassari di cui agli articoli 1 e 11 della citata legge regionale 15 aprile 1971, n. 2.
Rimangono tuttavia validi gli impegni finanziari e gli altri provvedimenti assunti in attuazione di dette leggi. La tabella allegata alla presente legge sostituisce ad ogni effetto le ripartizioni di fondi già disposte a norma dell’articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.


Art.16
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 agosto 1971.

Del Rio