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Legge Regionale 11 ottobre 1971, n. 26

Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che le condizioni economiche e sociali pongono all’esercizio effettivamente libero e pieno del diritto allo studio e per attuare il principio fissato nell’articolo 34 della Costituzione e rendere più efficace l’azione della scuola nella comunità sarda, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, fino a quando lo Stato non vi avrà compiutamente provveduto con propri mezzi, integra con i suoi gli interventi statali e di altri enti.

Art.2
In attesa che siano emanati i provvedimenti necessari a dare attuazione al disposto dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, gli interventi dell’Amministrazione regionale per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo sono regolati dalle norme della presente legge.

Art.3
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, alle amministrazioni comunali e provinciali, o ad assumere gli oneri necessari per:
a) istituire scuole materne nei comuni, nelle frazioni e nelle borgate che ne siano privi e diffonderle ulteriormente nei comuni che ne sono dotati ma in misura inadeguata al numero dei bambini che hanno diritto alla frequenza;
b) garantire l’effettiva gratuità della scuola dell’obbligo con la concessione di buoni libro e con l’organizzazione di appositi trasporti gratuiti, quando ne sia certa la necessità e la convenienza, così che la scuola possa raggiungere tutti gli alunni obbligati alla frequenza;
c) estendere progressivamente, per l’età dell’obbligo, nella misura consentita dalle risorse disponibili e dalle condizioni dell’edilizia scolastica, la scuola a pieno tempo, ed i servizi e le attività culturali e ricreative alla scuola in qualunque modo connessi;
d) assicurare agli studenti della scuola secondaria superiore la possibilità di un proficuo, costante impegno nello studio con la costruzione di case dello studente, con l’organizzazione di mense e di trasporti gratuiti per gli studenti residenti in località diverse da quella sede della scuola;
e) garantire l’accesso all’università, e la sua frequenza con la costruzione di case dello studente, l’organizzazione di mense e l’integrazione degli stanziamenti statali per la concessione degli assegni di studio;
f) favorire la formazione professionale e l’aggiornamento degli insegnanti e la specializzazione dei laureati residenti in Sardegna, soprattutto di quelli che intendano recare un particolare contributo alla conoscenza più profonda e rigorosa della realtà e dei problemi sardi;
g) promuovere studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa utilizzando prevalentemente a tal fine gli Istituti universitari sardi.
Nella erogazione delle provvidenze e dei servizi previsti dal presente articolo la precedenza dovrà essere garantita ai figli dei lavoratori, dipendenti od autonomi, sulla base del reddito ed agli studenti appartenenti, comunque, a famiglie di disagiate condizioni economiche.


Art.4
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, approva entro il 30 giugno di ogni anno - sentite la Commissione regionale di cui al successivo articolo 15 e la Commissione consiliare permanente alla pubblica istruzione - il programma degli interventi indicati nel precedente articolo 3, tenendo conto delle proposte e delle indicazioni delle commissioni comunali di cui al successivo articolo 14.

Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, in misura non inferiore al cinquanta per cento della spesa accertata, sovvenzioni per l’istituzione e la gestione di nuove scuole materne.
Sono ammesse al contributo regionale le spese per la gestione, comprese quelle per l’eventuale affitto di idonei locali e la retribuzione del personale, e per l’arredamento e l’acquisto delle attrezzature didattiche.


Art.6
Nel programma di cui al precedente articolo 4 sono indicati il numero dei doposcuola, o corsi scolastici integrativi, ad orario completo, da istituire nel successivo anno scolastico in ciascun comune, distinti per scuola, e le attività culturali e ricreative ed i servizi ammessi a finanziamento - mense, colonie, trasporti, istituzione ed adeguamento delle biblioteche di classe e di scuola, acquisto ed utilizzazione di particolari sussidi didattici, anche audiovisivi, istituzione di gruppi specializzati per i servizi medico - psico - pedagogici e similari, - anch’essi distinti per scuola e per comune, con la spesa relativa.
Nel programma è anche indicata la ripartizione per comuni degli stanziamenti disposti per la concessione di buoni libro agli alunni della scuola media.


Art.7
In attuazione del programma di cui al precedente articolo 6, l’Assessore regionale alla pubblica istruzione comunica al Provveditore agli studi il numero dei doposcuola, o corsi scolastici integrativi, da istituire nelle scuole della provincia.
Nei corsi integrativi delle scuole elementari e medie, deve farsi luogo all’insegnamento di nozioni atte a favorire la conoscenza della Sardegna nei suoi vari aspetti.
Il Provveditore agli studi dispone perchè le competenti autorità formulino apposita graduatoria, in conformità alle norme delle leggi statali, e provvedano, dandone comunicazione all’Assessore regionale alla pubblica istruzione, alle nomine di loro competenza.


Art.8
L’erogazione del contributo regionale per l’istituzione delle scuole materne comunali, a sensi del precedente articolo 5, è condizionata alla fissazione, da parte delle amministrazioni, di una retribuzione iniziale mensile pari a quella corrisposta al personale delle scuole materne statali.

Art.9
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori, od alle province sovvenzioni, pari alla spesa da sostenere per la costruzione e l’arredamento di case dello studente, la organizzazione di mense e di trasporti gratuiti.
Condizione per l’intervento dell’Amministrazione regionale per la costruzione e l’arredamento di case dello studente è l’assunzione da parte del comune o della provincia dell’impegno alla gestione.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni o alle province per la gestione di case dello studente.


Art.10
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università di Cagliari e di Sassari la somma, rispettivamente di lire quattro miliardi e due miliardi e cento milioni per la costruzione e arredamento di case dello studente.
I finanziamenti di cui al precedente comma sono distribuiti in dieci rate annuali.
Per consentire una più sollecita realizzazione dei programmi - di singole opere o di lotti funzionali delle stesse - le università beneficiarie dei finanziamenti di cui ai precedenti commi possono contrarre, con istituti autorizzati all’esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a 5 anni utilizzando, in tutto o in parte, la quota di finanziamento loro attribuita dalla presente legge, come quota di ammortamento dei predetti mutui.
Per l’assunzione di tali impegni di spesa si applicano le disposizioni di cui al 2º comma dell’articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.


Art.11
L’Amministrazione regionale è autorizzata a versare annualmente alle Università di Cagliari e di Sassari per la concessione di assegni di studio, ad integrazione degli stanziamenti statali disposti allo stesso fine, la somma di lire 400 milioni.
La ripartizione fra le due università è disposta, con proprio decreto, ogni anno dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione.


Art.12
L’Assessore regionale alla pubblica istruzione eroga annualmente alle Università di Cagliari e di Sassari finanziamenti per la concessione di borse di studio a laureati da non più di tre anni che intendano completare la loro preparazione scientifica presso le stesse università.
Nella concessione delle borse devono avere la precedenza i laureati che intendano svolgere ricerche in materia di interesse regionale.


Art.13
L’Assessorato regionale alla pubblica istruzione assume gli oneri necessari allo svolgimento dei corsi per l’aggiornamento culturale e la formazione professionale degli insegnanti delle scuole della Sardegna.
Il programma annuale è formulato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione sentita la Commissione regionale di cui al successivo articolo 15.
All’organizzazione dei corsi provvede l’Assessorato regionale alla pubblica istruzione avvalendosi della collaborazione dei docenti delle Università di Cagliari e di Sassari e di esperti particolarmente qualificati.


Art.14
E’istituita in ogni comune, con durata pari a quella del consiglio comunale, la Commissione per la scuola e il diritto allo studio. In caso di scioglimento del Consiglio comunale la Commissione rimane in carica fino al suo rinnovo.
Essa è composta:
- dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- da cinque genitori di alunni, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a tre nomi;
- da cinque insegnanti eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a tre nomi.
Il Consiglio comunale può, con propria deliberazione, modificare, allargandola alla rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie superiori e dei sindacati dei lavoratori, la composizione della commissione. Nella deliberazione sono indicate le modalità di elezione degli studenti.
Il Consiglio comunale può, altresì, deliberare che siano chiamati a far parte della Commissione od a collaborare con essa i presidi ed i direttori didattici le cui scuole abbiano sede nel comune.
La Commissione può discutere di ogni aspetto dell’attività scolastica nel comune, con particolare riguardo ai problemi del diritto allo studio, e formulare proposte ad altri organi.
Sono specifiche competenze della Commissione:
a) esprimere il parere sul programma che si debba eventualmente predisporre per l’istituzione di nuove scuole materne;
b) proporre all’Assessorato regionale alla pubblica istruzione un programma di attività scolastiche integrative nelle scuole del comune e curarne, valendosi anche della collaborazione di istituzioni ritenute idonee, l’attuazione;
c) ripartire fra le scuole medie del comune, nella eventualità che esse siano più di una, la somma disponibile per la concessione agli alunni dei buoni libro e formulare, per ciascuna scuola, su proposta del preside, una graduatoria;
d) operare, quando ne sia stata accertata la necessità e la convenienza, perchè siano assicurati i trasporti gratuiti agli alunni della scuola dell’obbligo;
e) proporre all’Assessorato regionale alla pubblica istruzione un programma per l’istituzione di mense e di servizi di trasporto gratuiti per gli alunni delle scuole secondarie superiori.


Art.15
E’istituita presso l’Assessorato regionale alla pubblica istruzione la Commissione regionale per la scuola e il diritto allo studio.
Essa è composta:
- dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, che la presiede;
- dai Rettori delle Università sarde, o, in caso di impedimento, dai pro - rettori;
- dai Provveditori agli studi o da loro delegati; - da otto studenti universitari, eletti, quattro per la Università di Cagliari e quattro per l’Università di Sassari, dai rappresentati degli studenti nei rispettivi consigli d’ateneo. In attesa della costituzione dei consigli d’ateneo, all’elezione degli studenti universitari provvede il Consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi;
- da otto rappresentanti degli insegnanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque nomi;
- da cinque rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
La Commissione esprime il parere sui programmi di interventi di cui all’articolo 3 e ne segue l’attuazione e discute di ogni aspetto dell’attività scolastica in Sardegna con particolare riguardo ai problemi del diritto allo studio.


Art.16
Ai componenti delle commissioni per la scuola e il diritto allo studio, comunali e regionale, spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.
Le spese fanno carico alla presente legge.


NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.17
Per il 1971 la Giunta regionale approva i programmi previsti negli articoli 6 e 11 entro il 30 novembre 1971.

Art.18
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale ne approva il regolamento di attuazione, su proposta dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi e provvidenze stabiliti dalla presente legge nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma.
L’Amministrazione regionale potrà, altresì, avvalersi per l’attuazione della legge, in attesa che siano costituite le Commissioni previste dagli articoli 14 e 15, di istituzioni ed uffici pubblici.


Art.19
Sono abrogate le leggi regionali 14 gennaio 1969, n. 3, - Contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati scolastici e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione media secondaria statale di ogni ordine e grado - e 28 giugno 1950, n. 33 Istituzione del comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.
L’Amministrazione regionale è autorizzata fino al 31 dicembre 1972 a disporre provvedimenti di impegno e di spesa sul capitolo 13418 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, per il raggiungimento dei fini e secondo le modalità della citata legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3.


Art.20
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. 11138 - Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi istituti presso l’Amministrazione regionale (LR 10 maggio 1964, n. 12) L. 2.000.000
Cap. 13402 - (di nuova istituzione) Retribuzione agli insegnanti dei doposcuola o corsi scolastici integrativi L. 1.550.000.000
Cap. 13411 - (di nuova istituzione) Spese di organizzazione e di funzionamento dei doposcuola e corsi scolastici integrativi, comprese quelle di vigilanza L. 150.000.000
Cap. 13412 - (di nuova istituzione) Spese per i servizi e le attività culturali e ricreative nella scuola dell’obbligo, primaria e secondaria L. 550.000.000
Cap. 13413 - (di nuova istituzione) Spese per le mense ed i trasporti gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie e superiori L. 400.000.000
Cap. 13414 - (di nuova istituzione) Spese per lo svolgimento di corsi di aggiornamento culturale e formazione professionale degli insegnanti delle scuole della Sardegna pm.
Cap. 13441 - (di nuova istituzione) Contributi ai comuni per l’istituzione e la gestione di nuove scuole materne pm.
Cap. 13442 - (di nuova istituzione) Buoni libro agli alunni della scuola media L. 700.000.000
Cap. 13443 - (di nuova istituzione) Contributi alle amministrazioni comunali o provinciali per la gestione di
case dello studente per le scuole secondarie superiori pm.
Cap. 13444 - (di nuova istituzione) Assegni di studio agli studenti universitari L. 400.000.000
Cap. 13445 - (di nuova istituzione) Borse di studio a giovani laureati pm.
Cap. 13446 - (di nuova istituzione) Spese per la promozione di studi e ricerche sui problemi della programmazione educativa pm.
Cap. 23405 - (di nuova istituzione) Spese per la costruzione di case dello studente in comuni sedi di scuole secondarie superiori L. 50.000.000
Cap. 23426 - (di nuova istituzione) Contributi ai comuni per l’arredamento e l’acquisto delle attrezzature didattiche di nuove scuole materne pm.
Cap. 23427 - (di nuova istituzione) Contributi alle Università di Cagliari e di Sassari per la costruzione e per l’arredamento di case dello studente L. 150.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli suddetti dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
All’onere di L. 3.952.000.000 derivanti dall’attuazione della presente legge per l’anno 1971 si fa fronte:
a) per L. 1.000.000.000, mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970;
b) per L. 1.400.000.000 mediante la riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971;
c) per L. 1.550.864.463, mediante una ulteriore riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971;
d) per L. 1.135.537, mediante la riduzione per corrispondente somma dello stanziamento del capitolo 11191 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971.


Art.21
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi, valutati:
a) per l’anno 1972, in L. 5.400.000.000
b) per l’anno 1973, in L. 7.325.000.000
c) per l’anno 1974 e per quelli successivi in L. 8.225.000.000 si fa fronte - dedotto l’importo di L. 1.400.000.000 di cui alla lettera b) del terzo comma dell’articolo 20 – come segue:
- per L. 1.200.000.000, mediante l’impiego delle somme destinate all’attuazione della legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3, abrogata con l’articolo 19 della presente legge;
- per la differenza rispettivamente pari a Lire 2.800.000.000 nel 1972, a L. 4.725.000.000 nel 1973 e a L. 5.625.000.000 nel 1974 e successivi:
a) quanto a L. 300.000.000 nel 1972, a L. 500.000.000 nel 1973 e a L. 650.000.000 nel 1974 e successivi, con lo aumento del gettito dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile;
b) quanto a L. 1.000.000.000 nel 1972, a L. 2.000.000.000 nel 1973 e a L. 2.250.000.000 nel 1974 e successivi, con l’aumento del gettito delle imposte di fabbricazione;
c) quanto a L. 1.500.000.000 nel 1972, a L. 2.225.000.000 nel 1973 e a L. 2.725.000.000 nel 1974 e successivi, con l’aumento del gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, derivanti tutti dal naturale incremento dei relativi gettiti.


Art.22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 ottobre 1971.

Giagu de Martini