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Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 28

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 concernente “Posizioni e trattamento dei dipendenti della Regione Sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali“
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
“Ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi del comma precedente spetta, a carico dell’Amministrazione di appartenenza, il seguente trattamento economico:
a) il solo stipendio, paga o retribuzione, previsti per la qualifica o grado ricoperto, al netto delle trattenute previdenziali ed erariali, senza alcuna indennità;
b) le quote di aggiunta di famiglia.
Da tale trattamento viene detratta una somma pari ai quattro decimi dell’indennità di carica, al netto di ogni trattenuta, percepita dal dipendente presso l’ente o azienda in cui egli ricopre la carica elettiva come previsto dal punto 2 del primo comma dell’articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati“.


Art.2
I dipendenti che, all’entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, saranno collocati in aspettativa salvo che si dimettano dalle cariche ricoperte, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.

Giagu de Martini