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Legge Regionale 18 febbraio 1974, n. 2

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Salvo i casi previsti dall’articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.
I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto”.


Art.2
L’articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del Collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, scelti dal Presidente del Tribunale”.


Art.3
L’articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Le liste dei candidati per ogni Collegio provinciale devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Collegio.
Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella Cancelleria del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia non prima delle ore 8 del quarantesimo e non oltre le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da Notaio, da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, la Cancelleria rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare”.


Art.4
L’articolo 14 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“L’ufficio centrale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone non munite del mandato di cui all’articolo 8;
2) ricusa i contrassegni usati in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 9 ed invita i depositanti a sostituirli entro 12 ore dalla notifica dell’avviso;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione”.


Art.5
L’articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“L’ufficio centrale circoscrizionale, immediatamente ovvero decorse le 12 ore del termine di cui all’articolo precedente nel caso di ricusazione di contrassegno, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di presentazione;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l’adempimento di cui al numero seguente;
5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d’ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione”.


Art.6
Il primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l’elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione all’atto dell’esercizio del voto”.


Art.7
Il primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall’ottavo giorno precedente quello dell’elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l’Ufficio comunale che all’uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro”.


Art.8
Il primo ed il terzo comma dell’articolo 26 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
“La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d’Appello della Sardegna entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra i Magistrati, gli Avvocati e Procuratori della Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, i Notai e Vice Pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell’articolo 29”.
“Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d’Appello trasmette ad ogni Comune l’elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni”.


Art.9
Il primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Fra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purché in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare”.


Art.10
L’articolo 30 della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Al Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l’ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, in misura pari a lire 12.000 giornaliere. Al Presidente pubblico dipendente viene riconosciuto, se più favorevole, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
A ciascuno degli scrutatori e al Segretario il Comune, nel quale ha sede l’ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, in misura pari a lire 10.000 giornaliere. Ai pubblici dipendenti viene riconosciuto, se più favorevole, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
Le spese per il trattamento di missione e l’onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai Segretari sono rimborsate dall’Amministrazione regionale”.


Art.11
Le spese relative all’applicazione della presente legge faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974 corrispondente al capitolo 11161 del bilancio per il 1973.
Per gli esercizi futuri le spese graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge, e valutate per l’anno finanziario 1974 in lire 200.000.000, si farà fronte con l’utilizzo di una quota corrispondente delle disponibilità residue del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973.
Agli oneri ricadenti nei bilanci degli anni successivi al 1974 si farà fronte con l’aumento del gettito delle imposte sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento.


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 febbraio 1974.

Del Rio