Legge Regionale 20 marzo 1974, n. 3
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare, provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge regionale, e comunque non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.
Entro lo stesso termine gli impegni di spesa, sommati a quelli assunti nei mesi di gennaio e di febbraio, non potranno nel complesso superare i tre dodicesimi dell’importo stanziato nei vari capitoli del bilancio per l’anno finanziario 1973.Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 20 marzo 1974.
Del Rio
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