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Legge Regionale 23 aprile 1974, n. 4

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
E’ approvato in lire 218.580.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

Art.3
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.4
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.5
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.7
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione; la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.11
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti l’iscrizione ai capitoli 15410, 15411, 15412, 15414 e 15415 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli - rispettivamente - 21129, 21150, 21151, 21152 e 21153 dello stato di previsione dell’entrata, dell’importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sui predetti capitoli di spesa.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13402, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13441, 13442, 13443, 13445, 23426 e 23428 conseguenti ai provvedimenti di esecuzione della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.

Art.14
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 25308 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo II, sezione n. 5, rubrica n. 3, dello stesso stato di previsione.

Art.15
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 26514 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli attinenti all’esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale e di interesse degli enti locali previste dalle leggi regionali 9 marzo 1950, n. 12, 8 maggio 1951, n. 5, e 13 giugno 1958, n. 4, e successive, modificazioni ed integrazioni.

Art.16
Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell’entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art.17
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata, della maggior quota - rispetto a quella iscritta al suddetto capitolo d’entrata - del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art.18
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento ai vari capitoli del bilancio, in una o più soluzioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 17907 dello stato di previsione della spesa, delle somme inerenti all’assoluzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa a pagamenti in conto di impegni assunti negli esercizi decorsi, alla quale non sia possibile far fronte con le somme conservate in conto residui ai sensi delle vigenti norme della contabilità generale dello Stato.
La quota di stanziamento del suddetto capitolo 17907 non trasferita al termine dell’anno finanziario è portata in economia; essa può essere però nuovamente portata, in una o più soluzioni, nel conto della competenza degli esercizi successivi, in aumento dello stanziamento corrispondente, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, numero 2783.


Art.19
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 6, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati allo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.20
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

Art.21
E’ approvato il bilancio annuale di previsione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, annesso alla presente legge (allegato n. 1, ai termini dell’articolo 8 dello Statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 1.200.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.
Il direttore dell’Azienda delle foreste demaniali è autorizzato a provvedere, con propria determinazione da registrarsi alla Corte dei Conti, all’iscrizione al capitolo 2107 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con l’accertamento effettuato in conto del capitolo 2303 dello stato di previsione dell’entrata, della somma di lire 1.300.000.000 assegnata all’Azienda stessa a termini del n. 52 del piano allegato alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 aprile 1974.

Del Rio