Legge Regionale 26 aprile 1974, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:
1) l’attività organizzativa relativa all’assistenza tecnica, legale e amministrativa nonchè all’informazione socio – economica ai coltivatori diretti e pastori;
2) l’istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura”.
Art.2
“I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.
In caso di accertata irregolarità sull’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo”.
Art.3
Art.4
“Le iniziative di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall’Amministrazione regionale, che all’uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici”.
Art.5
“Capitolo 16603 - Spese per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa, la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (articolo 1, comma 2.0, legge regionale 6 aprile 1954, n. 7”.
“Capitolo 16624 - Contributi e sussidi alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori per l’attività organizzativa relativa all’assistenza tecnica, legale e amministrativa e alla informazione socio - economica ai coltivatori diretti e ai pastori nonché per la istituzione di corsi tendenti alla formazione dei quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura (articolo 1, comma 2.0, legge regionale 6 aprile 1954, n. 7)”.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974.
Del Rio