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Legge Regionale 26 aprile 1974, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali mediante studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:
1) l’attività organizzativa relativa all’assistenza tecnica, legale e amministrativa nonchè all’informazione socio – economica ai coltivatori diretti e pastori;
2) l’istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura”.


Art.2
L’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:
“I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore regionale all’agricoltura e foreste.
In caso di accertata irregolarità sull’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo”.


Art.3
L’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è abrogato.

Art.4
L’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, è sostituito dal seguente:
“Le iniziative di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall’Amministrazione regionale, che all’uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici”.


Art.5
La denominazione dei capitoli 16603 e 16624 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974 è sostituita dalle seguenti:

“Capitolo 16603 - Spese per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa, la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (articolo 1, comma 2.0, legge regionale 6 aprile 1954, n. 7”.

“Capitolo 16624 - Contributi e sussidi alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori per l’attività organizzativa relativa all’assistenza tecnica, legale e amministrativa e alla informazione socio - economica ai coltivatori diretti e ai pastori nonché per la istituzione di corsi tendenti alla formazione dei quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura (articolo 1, comma 2.0, legge regionale 6 aprile 1954, n. 7)”.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974.

Del Rio