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Legge Regionale 26 aprile 1974, n. 6

Sovvenzioni ai Comuni per la realizzazione e il completamento di opere igieniche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le sovvenzioni annue a favore dei Comuni previste dall’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, sono, per l’anno finanziario 1974, incrementate del 66,6 per cento.

Art.2
L’ulteriore sovvenzione di cui all’articolo precedente è destinata alla realizzazione o al completamento, con le modalità di cui alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, di opere igieniche previste ai punti 1) e 7), comma primo, dell’articolo 3 della stessa legge.

Art.3
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo storno a favore del capitolo 26524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974, della somma di lire 6.000.000.000 dal capitolo 27902 dello stesso stato di previsione.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974

Del Rio