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Legge Regionale 26 aprile 1974, n. 7

Norme relative al fondo da ripartire per il finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, e della legge 7 agosto 1973, n. 512, e successive modificazioni, è iscritta, in corrispondenza con l’entrata, in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione così denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo”.
Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa e sulla base di appositi programmi approvati dal Consiglio regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa ed il trasferimento ad essi, o a capitoli già esistenti, delle somme iscritte al suddetto fondo.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 aprile 1974.

Del Rio